È onere del difensore provvedere al controllo periodo dello spazio disco a disposizione sulla sua PEC, al fine di assicurare che gli effetti giuridici connessi alla notifica di atti tramite lo strumento telematico si possano produrre nel momento in cui il gestore del servizio PEC rende disponibile il documento nella casella di posta del destinatario. Per questo, il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di un servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione.
Il lasciare la casella di PEC satura equivale ad un preventivo rifiuto di ricevere notificazioni tramite di essa e l’essere della sua gestione direttamente responsabile il titolare giustifica il considerare la conseguenza di tale atteggiamento come equipollente ad una consegna dell’atto.
Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, è un evento imputabile a quest’ultimo, in ragione dell’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi, sicché legittima l’effettuazione della comunicazione mediante deposito dell’atto in cancelleria, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, conv. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 47, conv. in L. n. 114 del 2014.
Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Est. Gianniti, con l’ordinanza n. 3164 dell’11 febbraio 2020.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contenuti pubblicati in Rivista:
SE LA PEC È PIENA, NON SONO NECESSARI ULTERIORI ADEMPIMENTI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Est. Moscarini | 23.02.2021 | n.4920
LA SATURAZIONE DELLO SPAZIO DISPONIBILE È UN FATTO IMPUTABILE AL TITOLARE DELL’ACCOUNT
Corte di Cassazione, Pres. Messini D’Agostini – Est. Tutinelli | 02.05.2022 | n.17061
LA CANCELLERIA NON DEVE RIPETERE LA NOTIFICA ANCHE SE LA PARTE È COSTITUITA CON DUE DIVERSI PROCURATORI
Sentenza | Tribunale di Siracusa, Pres. Maiore – Rel Rota | 09.03.2021 | n.430
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