ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di notifiche a mezzo pec, la trasmissione dell’atto per via telematica effettuata ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (come sostituito dall’art. 33, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235) equivale alla notificazione per mezzo del servizio postale, la quale si ha per eseguita al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e indipendentemente dalla “apertura” del messaggio.
È quanto deciso dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 1427 pronunziata in data 06.06.2014 in materia di notifiche telematiche.
Nel caso di specie, una società aveva proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento deducendo l’inesistenza della notifica del ricorso di fallimento.
Ed invero, ad avviso della reclamante, non vi era prova della notifica avvenuta a mezzo pec, atteso che all’interno del fascicolo fallimentare vi era l’attestazione di posta certificata pec dell’avvenuta consegna di quanto spedito dal cancelliere alla pec del debitore ma non vi era alcuna certezza circa la ricezione della stessa da parte del fallito.
Ebbene, la Corte territoriale, con tale sentenza, ha previsto che i documenti informatici si intendono ricevuti nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna atteso che la stessa fornisce al mittente prova che il messaggio di posta elettronica sia pervenuto all’indirizzo dichiarato dal destinatario.
La Corte ha altresì rilevato che è oltretutto irrilevante la mancata apertura del messaggio dovuta ad incuria del destinatario, essendo rilevante l’avvenuta consegna nelle forme legislative descritte con assoluta precisione, che generano certezza della effettiva conoscibilità dell’atto.
Per tali ragioni la Corte di Appello di Bologna ha respinto il reclamo promosso dal debitore, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 355/2014