
In tema di domicilio digitale, l’indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Acierno – Rel. Caiazzo con l’ordinanza n. 1615 del 22 gennaio 2025.
Il caso origina da una controversia in materia matrimoniale, nella quale la Corte di Appello di Roma aveva dichiarato estinto il giudizio in quanto l’attrice, nonostante le fosse stato assegnato un termine per notificare l’atto di citazione, non vi aveva ritualmente provveduto, avendo inviato l’atto all’indirizzo pec personale del convenuto, che non aveva ancora eletto domicilio presso un difensore, presso un indirizzo che non aveva dimostrato essere inserito negli appositi elenchi, in violazione dell’art. 3 bis della legge n. 53/94.
L’appellante proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, deducendone l’erroneità nella parte in cui aveva affermato che non era stato dimostrato che l’indirizzo pec del convenuto fosse presente nei pubblici registri, considerando anche l’apposita attestazione dell’avvocato quale pubblico ufficiale notificante che l’indirizzo era stato tratto dal registro INI PEC, idoneo ai fini delle notificazioni a norma della l. 53/94.
La Suprema Corte riteneva il motivo fondato, affermando che, a seguito dell’istituzione del cd. “domicilio digitale”, di cui all’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall’articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall’articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.
Inoltre, l’indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto.
Sulla base di queste considerazioni, nel caso di specie – secondo la Corte – doveva ritenersi che la citazione fosse stata notificata correttamente all’indirizzo pec del convenuto, attinto dall’apposito elenco dei medici, attivato dal destinatario con riferimento alla propria attività professionale, ma utilizzabile, a norma dell’art. 3 bis, c.1, I. n. 53/94, anche per la notificazione di atti ad essa estranei.
Per questi motivi, gli Ermellini hanno accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte di Appello di Roma anche per la definizione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CIÒ OVE LA STESSA ABBIA CONSENTITO, COMUNQUE, AL DESTINATARIO DI SVOLGERE LE PROPRIE DIFESE SENZA ALCUNA INCERTEZZA SULLA PROVENIENZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Virgilio – Rel. D’Aquino | 08.01.2024 | n.564
SUL TEMA SI REGISTRANO ORIENTAMENTI NON PROPRIO UNIVOCI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano- Rel. Saija | 21.11.2023 | n.32287
SE LA PEC È PIENA, NON SONO NECESSARI ULTERIORI ADEMPIMENTI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Est. Moscarini | 23.02.2021 | n.4920
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