In caso di comunicazione a mezzo PEC di un provvedimento giurisdizionale dalla cancelleria al difensore, l’impossibilità per il gestore della posta elettronica di completare la consegna per essere la casella inibita alla ricezione, costituisce un evento imputabile al destinatario, difettando una ragione tecnica ascrivibile a terzi tale da scriminare la negligenza del titolare, con conseguente legittimità dell’effettuazione della comunicazione mediante deposito dell’atto in cancelleria.
Così si è espressa la Corte di Cassazione Pres. Scotti – Rel. Ferro nell’ordinanza n. 25426 del 20 settembre 2021, in tema di comunicazioni telematiche di un provvedimento giurisdizionale da parte della cancelleria al difensore per impossibilità dovuta alla “casella inibita alla ricezione”, ove ha respinto il ricorso per Cassazione giudicando corretta la condotta della cancelleria del Tribunale che ha eseguito la notifica, di seguito al non raggiungimento del titolare della PEC, mediante il deposito dell’atto presso l’ufficio, evento dalla cui data occorre computare il termine per l’introduzione dell’appello.
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