Il messaggio con il quale si comunica che la casella PEC del destinatario è piena è equiparabile alla ricevuta di avvenuta consegna poiché il mancato download nella casella PEC piena è causato dalla mancata manutenzione della stessa da parte del destinatario/proprietario.
Questo il principio di diritto statuito dal Tribunale di Torino, Giudice Domenica Maria Tiziana Latella, con la sentenza n. 2918 del 10 giugno 2021 con la quale è stata ritenuta corretta la comunicazione telematica relativa alla fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni in modalità di trattazione scritta.
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