Nel processo penale non è consentito alle parti private inviare mediante posta elettronica certificata atti di alcun genere, compresi l’atto di opposizione a decreto penale e la richiesta di rinvio per legittimo impedimento. L’utilizzo della PEC è consentito solamente per eseguire le comunicazioni di cancelleria alle persone diverse dall’imputato.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, III sez. pen., Pres. Izzo – Rel. Liberati, con la sentenza n. 37126 del 05.09.2019.
Con l’unico motivo di ricorso, l’imputato ha dedotto la mancata considerazione da parte della corte territoriale della richiesta di rinvio dell’udienza dovuta ad un concomitante impegno professionale del difensore, nonché l’impossibilità di nominare sostituti processuali. In particolare, la richiesta era stata inviata tempestivamente mediante posta elettronica certificata (pec) ed era stata regolarmente ricevuta dalla cancelleria della Corte d’Appello, come risultava dal relativo rapporto di accettazione e consegna. D’altra parte, la richiesta era stata spedita anche mediante il servizio postale, con allegati anche ulteriori documenti.
La Suprema Corte, con la decisione in esame, ha confermato l’indirizzo interpretativo più rigoroso secondo cui, alle parti private non è consentito presentare richieste tramite la pec e per questo ha rigettato il ricorso.
Questo arresto giurisprudenziale sostiene che, a differenza del processo civile, l’utilizzo della posta elettronica certificata non è consentito alle parti private né per le notificazioni, né per le comunicazioni e neppure per presentare istanze. L’utilizzo della pec è consentito esclusivamente all’ufficio di cancelleria e non anche alle parti private, in quanto la mancata indicazione delle forme nelle quali dovrebbero essere redatte le relazioni delle notificazioni eseguite dalle parti private sarebbe altrimenti incomprensibile, in quanto finirebbe per legittimare l’assunto secondo cui le parti private non avrebbero necessità di documentare l’avvenuta notificazione a mezzo pec.
Secondo un indirizzo giurisprudenziale più estensivo, che ritiene non irricevibili gli atti trasmessi dalle parti mediante posta elettronica certificata, occorre comunque una tempestiva e diligente attivazione del mittente allo scopo di verificare che l’atto così inviato, specie se avente il carattere dell’urgenza, sia stato sottoposto al giudice che procede. Viene individuato in capo alla parte privata l’onere di verificare che la comunicazione sia effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice competente a valutarla e che sia stata portata alla sua attenzione in maniera tempestiva.
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