La notifica si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di aver rinvenuto la c.d. casella PEC del destinatario piena, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi.
Questo il principio espresso dalla Corte di appello di Milano, in persona del Consigliere Pres. Rel. Giovanni Picciau nella sentenza n.27 del 28 marzo 2022, che ha ritenuto validamente effettuata la notifica del decreto ingiuntivo eseguita dalla società creditrice all’indirizzo PEC del debitore risultante dal REGINDE anche se satura la casella di posta del destinatario.
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