ISSN 2385-1376
Testo massima
Di fronte alla comunicazione di un decreto che fissa l’udienza di prima comparizione notificato per posta elettronica certificata deve ritenersi che, una volta ottenuta da parte dell’ufficio giudiziario interessato la prescritta abilitazione, ogni avvocato, dopo la comunicazione del proprio indirizzo di Pec al Ministero della Giustizia attraverso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria Pec, nel senso che se non la apre ne risente le conseguenze.
La Sezione Lavoro della Suprema Corte si è trovata a giudicare sul gravame proposto da un legale contro la pronuncia che, in secondo grado, aveva dichiarato improcedibile l’appello dal medesimo proposto, a causa della mancata notifica di ricorso e decreto di fissazione dell’udienza di prima comparizione alla controparte appellata.
In buona sostanza, depositato il ricorso in appello, il legale non si era avveduto della comunicazione attinente l’emissione del decreto di comparizione, avvenuta solo via pec da parte della cancelleria del giudice adito, ai sensi dell’art. 136 comma secondo c.p.c. (come sostituito dall’art. 25 della Legge n. 12.11.2011 n. 183).
Ciò aveva determinato l’omissione della dovuta notifica degli atti nei termini previsti dal Codice di rito, e il successivo rigetto del gravame, da parte della Corte d’Appello, la quale non aveva ritenuto di poter concedere alcuna remissione in termini, a fronte dell’istanza verbalizzata sul punto dall’avvocato soltanto in udienza, e quindi a seguito della scadenza dei termini in questione.
La Cassazione, di fronte alle censure invero piuttosto deboli fatte valere dal ricorrente, ha respinto il ricorso affermando che il cancelliere, procedendo alla comunicazione esclusivamente via pec, aveva agito nel pieno rispetto delle norme vigenti e che il legale, una volta comunicato il proprio indirizzo di posta certificata al Ministero di Giustizia per il tramite dell’Ordine territoriale di appartenenza, “diventa responsabile della gestione della propria pec, nel senso che se non la apre ne risente le conseguenze” .
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 450/2014