Gli imprenditori individuali hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese l’indirizzo “pubblico informatico, la responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo a riguardo alcun compito di verifica l’Ufficio camerale.
Il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell’indirizzo PEC dichiarato dalla società ovvero dall’imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità “colpevoli” del destinatario sul quale incombe l’onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.
La ricevuta di avvenuta consegna (cd. RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo.
Questi i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, Pres Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Eduardo Campese con l’ordinanza n. 16365 del 21 giugno 2018.
Nella fattispecie processuale esaminata, la Corte di Appello di Bologna accoglieva il reclamo proposto da una società fallita avverso la sentenza del Tribunale di Modena che ne dichiarava il fallimento, ritenendo che la società non era venuta a conoscenza del procedimento prefallimentare, nonostante il ricorso ed il decreto di convocazione ex art. 15 della l.f. le fossero stati notificati all’indirizzo PEC che risultava dal proprio certificato camerale.
In particolare, detto indirizzo PEC apparteneva ad un’altra persona giuridica, unica a poterne disporre in modo effettivo.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione, la curatela fallimentare deducendo l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, ovvero che la notifica era stata effettuata regolarmente, in quanto, sebbene notificato ad un soggetto diverso, la Corte bolognese avrebbe dovuto valutare che la società fallita aveva comunicato al registro INI-PEC tale indirizzo di posta.
Gli Ermellini hanno rilevato che gli imprenditori individuali hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo l’indirizzo PEC sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo a riguardo alcun compito di verifica l’Ufficio camerale.
I Giudici di legittimità precisavano, dunque, che gravano sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi descritti di dotarsi di indirizzo PEC e di tenerlo operativo, pertanto la situazione di irreperibilità deve imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza da parte del legale rappresentante della società.
L’ente Giudicante da ultimo, ha evidenziato che, in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli fallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna, così come avvenuto per la società in esame, rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo.
Per tali ragioni la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, rinviando la decisione della sentenza impugnata alla Corte di Appello, in diversa composizione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
FALLIMENTO: DOPO IL VANO TENTATIVO DI NOTIFICA (PEC E SEDE LEGALE), IL RICORSO VA DEPOSITATO ALLA CASA COMUNALE
PRINCIPIO VALIDO ANCHE PER LA SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Didone | 13.09.2016 | n.17946
FALLIMENTO: LA NOTIFICAZIONE TRAMITE PG DEL RICORSO E DEL DECRETO DI CONVOCAZIONE NON PUÒ CONSIDERARSI INESISTENTE
IN TALE IPOTESI SI CONFIGURA NULLITÀ, SANABILE SE RAGGIUNTO LO SCOPO DI PORTARE L’ATTO A CONOSCENZA DEL DESTINATARIO
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Lamorgese | 31.08.2016 | n.17444
RICORSO FALLIMENTO: LA CONSULTAZIONE DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PEC È UN ONERE IMPRESCINDIBILE DELL’IMPRENDITORE
NON NECESSARIA UNA NUOVA NOTIFICA NEMMENO IN CASO DI AGGRESSIONE DELL’ACCOUNT DA PARTE DI TERZI ESTERNI
Sentenza | Cassazione civile, sez. sesta, Pres. Ragonesi – Rel. Genovese | 07.07.2016 | n.13917
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