Il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla banca la facoltà di disporre della relativa somma mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Genova, Giudice Patrizia Cazzato, con la sentenza n. 2687 del 3 novembre 2023.
Le attrici richiamavano genericamente l’avvenuto acquisto di obbligazioni emesse dalla Banca con il versamento di € 1.500.000,00, “costituendo la medesima somma in garanzia della suindicata linea di credito accesa sui due conti correnti” e con il delinearsi così – in tesi difensiva – un’operazione anomala, priva di causa, costituente una vera e propria garanzia atipica e comunque nulla per mancanza di forma scritta e mancata consegna di copia del contratto.
Il Tribunale ha specificato che dai documenti risultava come il pegno fosse stato costituito su titoli della società a garanzia della linea di credito ad essa concessa; quindi trasferito sulle somme ricavate dalla vendita dei titoli ed ancora costituito sulle somme depositate su altro conto corrente: tutte operazioni che in sé non presentavano alcun profilo di illegittimità o nullità.
Il Giudice ha chiarito che trattavasi di pegni rientranti nella definizione prevista dall’art. 2784 c.c. e possibili, come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche su saldo di c/c, senza che necessariamente si desse luogo ad un pegno irregolare.
La società, del resto, aveva costituito il pegno sui titoli e, quando aveva deciso di venderli, li aveva venduti costituendo il pegno su quanto ricavato (quindi sulla somma depositata sul conto corrente). Secondo il Tribunale, entrambe le due garanzie rispondevano allo schema codicistico, anche nell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza e ad un interesse meritevole di tutela, andando a prevedere una garanzia per le due linee di credito.
Tali contratti – di cui parte convenuta aveva depositato i relativi documenti contrattuali – erano stati tutti sottoscritti dalla società e, diversamente da quanto affermato dall’attrice, il Tribunale ha chiarito che l’art. 117 TUB non sanziona con la nullità la consegna di copia scritta del contratto, ma solo la violazione della necessaria forma, rispettata nel caso di specie con la regolare sottoscrizione.
Per questi motivi, le domande delle attrici sono state dichiarate inammissibili con condanna in solido alle spese di lite in favore della banca convenuta.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno