In tema di pegno irregolare, il dato che rileva ai fini della configurabilità del medesimo non è solo costituito dalla natura del bene (denaro, titoli non individuati, beni fungibili) ma anche e soprattutto dalla volontà delle parti di conferire al creditore la facoltà di disporre del bene stesso per soddisfare i propri crediti: facoltà di disposizione solo in presenza della quale la fattispecie esula dai confini del pegno regolare per rientrare nella disciplina prevista dall’art. 1851 c.c., con la conseguenza che il creditore acquisisce immediatamente la proprietà del denaro o dei beni, destinati poi, al momento dell’adempimento, ad essere restituiti per intero oppure, in caso di inadempimento, nella sola misura eventualmente eccedente l’ammontare del credito garantito.
È proprio il collegamento funzionale con l’obbligazione principale – in termini di garanzia – a caratterizzare il pegno irregolare da un lato nella attribuzione all’istituto bancario di ampie facoltà di disposizione sui titoli (tra cui le facoltà di rinnovo e sostituzione), dall’altro ad imporre l’adozione di cautele e limiti (in funzione della correlazione con altro rapporto). Ma ciò non altera la qualificazione giuridica del pegno irregolare che resta traslativo dei diritti sulle res che ne formano oggetto, sia pure con obblighi restitutori (in equivalente) correlati all’andamento del rapporto di anticipazione bancaria cui accede.
L’effetto traslativo dei diritti sulle cose conferite in pegno impedisce di potere sottoporre tali cose alla misura di prevenzione del sequestro e della successiva confisca.
Questo il principio espresso Cass. civ., Sez. III, Pres. Graziosi – Rel. Scrima, con la sentenza n. 12229 del 10 maggio 2021, che ha accolto la tesi della Banca basata sulla natura di pegno irregolare dei contratti, tali da determinare il transito della proprietà dei titoli in capo alla Banca stessa, da ritenersi terzo titolare di diritto di proprietà non citato nella procedura di confisca, con inopponibilità della statuizione ablatoria.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DIMOSTRA L’AVVENUTO PASSAGGIO DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELLA SOMMA IN CAPO AL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Marta Sarnelli | 16.11.2020 | n.219
PEGNO ROTATIVO: OPPONIBILE AI TERZI DAL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE DEL VINCOLO
LA CLAUSOLA DI ROTATIVITÀ NON HA CARATTERE NOVATIVO ED È IDONEO A SALVAGUARDARE LA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Vincenza Agnese | 01.04.2019 | n.920
PEGNO IRREGOLARE: NON È REVOCABILE EX ART. 67 L.F.
NON COSTITUISCE UN PAGAMENTO DI DEBITI LIQUIDI ED ESIGIBILI
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Antonio Ruffino | 22.05.2018 | n.2209
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pegno-irregolare-non-e-revocabile-ex-art-67-l-f
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