La costituzione, presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria, destinato ad essere svincolato all’esito degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, non esclude l’effettiva erogazione della somma da parte della mutuante. La costituzione del pegno integra la prova e la dimostrazione dell’avvenuto passaggio della disponibilità giuridica della somma in capo al cliente, in quanto la formazione del pegno sulla somma erogata ad opera del cliente implica necessariamente la previa traslazione in capo a quest’ultimo della disponibilità della somma quale presupposto della successiva costituzione del pegno.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Sulmona, Giudice Marta Sarnelli, con sentenza n. 219 resa in data 16 novembre 2020.
I mutuatari e i loro garanti, nell’opporsi ad un precetto di una banca, hanno sostenuto l’inefficacia del contratto di mutuo ipotecario, stipulato fra le parti, quale valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. stante la mancata disponibilità giuridica della somma all’atto della stipula.
Tale eccezione è stata rigettata dal Giudicante, sul presupposto secondo il quale, al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge. L’ipotesi del mutuo condizionato, invece, si ha allorché venendo a mancare la traditio o è dubbia la sua esistenza essendo prevista un’erogazione futura e condizionata il contratto non può elevarsi al rango di titolo esecutivo risultando irrilevante l’eventuale quietanza rilasciata nell’atto stesso dai mutuatari ove contraddetta dal diverso contenuto del negozio e quindi dalla chiara volontà manifestata dalle parti di condizionare la consegna ad una serie di adempimenti ulteriori.
Pertanto, affinché un contratto di mutuo possa esplicare la valenza di titolo esecutivo ex art. 474, comma 2 n. 3 c.p.c. in ordine all’obbligazione restitutoria di una somma di denaro mutuata, “è necessario che abbia un contenuto descrittivo minimo idoneo a documentare in modo autosufficiente, senza il ricorso ad elementi estranei al testo dell’atto, non muniti di forma omologa, l’avvenuta erogazione della somma data a mutuo. Di conseguenza è escluso che possa costituire titolo esecutivo il contratto di mutuo in cui l’erogazione della somma sia condizionata all’adempimento di una serie di formalità da parte del mutuatario, di cui non venga fornita la prova nella forma dell’atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge”.
Nel caso di specie, la somma mutuata è stata erogata ai mutuatari in sede di stipulazione ed è stata poi costituita come pegno irregolare infruttifero, con successivo svincolo della stessa all’esito degli adempimenti disposti a carico dei mutuatari. La costituzione di tale pegno integra la prova e la dimostrazione dell’avvenuto passaggio della disponibilità giuridica della somma in capo al cliente, in quanto la formazione del pegno sulla somma erogata ad opera del cliente implica necessariamente la previa traslazione in capo a quest’ultimo della disponibilità della somma quale presupposto della successiva costituzione del pegno.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PEGNO ROTATIVO: opponibile ai terzi dal momento della registrazione del vincolo
La clausola di rotatività non ha carattere novativo ed è idoneo a salvaguardare la continuità del rapporto
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Vincenza Agnese | 01.04.2019 | n.920
PEGNO IRREGOLARE: non è revocabile ex art. 67 L.F.
Non costituisce un pagamento di debiti liquidi ed esigibili
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Antonio Ruffino | 22.05.2018 | n.2209
MUTUO FONDIARIO: può essere utilizzato quale titolo esecutivo quando eroga direttamente il denaro
Occorre verificare se è stata trasmessa con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata
Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Cristiana Bottazzi | 22.10.2020 | n.1644
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