Provvedimento segnalato dall’Avv. Vincenza Genchi del Foro di Bari con relativa nota di accompagnamento
Il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della Banca depositaria si configura come irregolare solo quando sia espressamente conferita alla Banca la facoltà di disporre della relativa somma.
Gli atti dispositivi dei quali la Curatela chiede la revoca che si sostanziano in atti di escussione della garanzia pignoratizia, non sono revocabili ex art. 67 L.F., dal momento che non costituiscono pagamento di debiti liquidi ed esigibili e la Banca divenendo titolare di un diritto di prelazione si può soddisfare direttamente sulle somme, al di fuori del concorso con altri creditori.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bari, Giudice Antonio Ruffino, con la sentenza n.2209 del 22.05.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata un curatore fallimentare agiva contro una Banca al fine di ottenere una dichiarazione di inefficacia dei pagamenti che una Società in bonis eseguiva nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, con la conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle relative somme.
Resisteva in giudizio la Banca, eccependo preliminarmente l’inammissibilità della domanda, poiché le rimesse in c/c delle quali era stata chiesta la revoca non costituivano un pagamento estintivo di un’esposizione debitoria compiuta nel periodo sospetto, ma l’escussione di pegni concessi dalla fallita in favore della creditrice, nonché la carenza di interesse della curatela attrice, dal momento che la Banca era munita di titolo di prelazione.
Il Tribunale ha rilevato che la Curatela del fallimento aveva agito per la revoca di rimesse bancarie eseguite dalla Società in bonis ai sensi dell’art. 67 co.2, L.F.
Tale disposizione prevede la revoca dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, a condizione che il curatore dimostri che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore.
Il punto dirimente della causa era di stabilire se gli atti dispositivi di cui si domandava la revoca costituivano o meno pagamenti estintivi di un’esposizione debitoria compiuti nel periodo sospetto, ciò che, nella concorrenza degli altri presupposti di legge, ne avrebbe comportato la dichiarazione di inefficacia.
La soluzione del quesito richiedeva un corretto inquadramento degli atti controversi nell’ambito del più ampio e complesso rapporto intercorso tra le parti.
Il Giudice ha ricostruito la vicenda secondo cui la Società fallita aveva conferito alla Banca due incarichi di gestione di portafogli, da investire in strumenti finanziari.
In data 3/5/2010, la Banca concedeva alla Società una linea di credito per anticipi su fatture sicché la stessa, in pari data, offriva alla Banca, quale garanzia dell’adempimento del mutuo ottenuto, il pegno sui suddetti dossier di gestione patrimoniale, oltre che sul saldo del c/c di gestione.
Entrambi gli atti di pegno prevedevano espressamente che, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la Banca aveva la facoltà di escutere la garanzia, realizzando il saldo dei dossier di gestione patrimoniale.
Così ricostruito in fatto il rapporto retrostante, il Tribunale ha richiamato la disciplina del pegno, soffermandosi in particolare su quello irregolare avente ad oggetto denaro o altre cose fungibili: in questa ipotesi, il creditore non acquista solamente il possesso del bene, ma anche la proprietà, obbligandosi a restituire il tantundem in caso di adempimento del debitore e trattenendo invece quanto ricevuto in caso di inadempimento, salva la restituzione dell’eccedenza.
Tale fattispecie viene disciplinata dall’art. 1851 c.c. e secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il dato rilevante al fine di qualificare il pegno come irregolare è costituito non solo dalla natura del bene, ma anche dalla volontà delle parti di conferire al creditore la facoltà di disporre del bene stesso.
In tale prospettiva ermeneutica si è infatti statuito che il pegno di saldo di conto corrente bancario costituito a favore della Banca depositaria si configura come pegno irregolare solo quando sia espressamente conferita alla Banca la facoltà di disporre della relativa somma mentre, nel caso in cui difetti il conferimento di tale facoltà, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui la Banca garantita non acquisisce la somma portata dal saldo, né ha l’obbligo di restituire al debitore il “tantundem”, sicché, difettando i presupposti per la compensazione dell’esposizione passiva del cliente con una corrispondente obbligazione pecuniaria della Banca, l’incameramento della somma conseguente all’escussione del pegno rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 67 l.fall. ed è assoggettabile a revocatoria fallimentare.
Nel caso in esame, il Tribunale ha ravvisato un pegno irregolare, in quanto in entrambi gli atti costitutivi della garanzia pignoratizia era previsto infatti un esplicito potere di disposizione.
Dalla qualificazione dei pegni in questione come irregolari discendeva che la Banca, sin dalla costituzione della garanzia, era divenuta titolare degli strumenti finanziari e del saldo del c/c che ne erano oggetto, con il conseguente diritto di soddisfarsi non secondo il meccanismo previsto dagli artt. 2796-2798 c.c., ma direttamente sulla cosa, al di fuori del concorso con gli altri creditori.
In altri termini, la Banca esercitava il diritto alla realizzazione del proprio credito, escutendo i pegni concessi dalla Società, pertanto gli atti dispositivi dei quali la Curatela chiedeva la revoca si sostanziavano in atti di escussione della garanzia pignoratizia, i quali non sono revocabili ex art. 67 L.F. dal momento che non costituiscono pagamento di debiti liquidi ed esigibili.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda revocatoria della Curatela.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
REVOCATORIA FALLIMENTARE: INAMMISSIBILE SUL RICAVATO DELLA VENDITA DI TITOLI COSTITUITI IN PEGNO IRREGOLARE
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Sentenza | Tribunale di Nola, Giudice Giuseppa D’inverno | 17.01.2018 | n.174
REVOCATORIA FALLIMENTARE: È INAMMISSIBILE SU RICAVATO VENDITA TITOLI IN PEGNO IRREGOLARE VERSATO DIRETTAMENTE AL CREDITORE
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Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Giuseppe Di Salvo | 08.08.2016 | n.15833
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