E’ affetto da nullità parziale per indeterminatezza dell’oggetto il contratto di pegno omnibus ove la garanzia sia estesa “ad ogni altro possibile credito anche se non liquido ed esigibile … già in essere o che dovesse sorgere in favore dell’Azienda”.
Non può essere accolta la domanda di nullità dell’intero contratto di pegno per difetto di causa e per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto le pattuizioni sono autonome tra di loro.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Roberto Ghiron con l’ordinanza del 3.5.2021.
Tale decisione è stata assunta sulla domanda ex art. 702 bis proposta da una società in danno di una banca al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di pegno costituito in favore della Banca a garanzia del credito maturato in forza della fideiussione rilasciata dalla stessa.
Il Giudice dichiarava la nullità parziale della clausola contrattuale costitutiva di un pegno omnibus a garanzia di potenziali futuri crediti e dunque nulla per indeterminatezza dell’oggetto, ma, in ossequio al principio di conservazione, confermava la validità della clausola costitutiva del pegno sull’importo specifico di cui alla fideiussione.
In riferimento alla clausola costitutiva del pegno a garanzia del credito maturato dalla Banca il giudice osserva che “il principio di conservazione deve escludersi solo quando la clausola ed il patto nullo si riferiscono all’elemento essenziale del negozio oppure si trovino in tale situazione di interdipendenza che queste non possono sussistere in modo autonomo. E la scindibilità del contratto deve essere accertata soprattutto attraverso la potenziale volontà delle parti”
Per quanto concerne la costituzione di un pegno omnibus “La clausola ivi pattuita ha determinato la costituzione di un pegno omnibus cioè ha dato origine ad un pegno, convenuto una sola volta, in previsione di eventuali operazioni creditrici che sarebbero venute ad esistenza anche ex post (Cass. 20895/19). Nulla quindi per indeterminatezza dell’oggetto”
Per effetto del principio di conservazione della clausola negoziale e considerato che la pattuizione non è riferita ad un elemento essenziale del contratto, il contratto non viene travolto nella sua interezza, essendo indipendenti le altre pattuizioni.
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