Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota del Foro di Brescia
Ai fini dell’opponibilità del vincolo ai terzi, ciò che rileva è unicamente il momento in cui il vincolo di garanzia è stato costituito, vale a dire il momento della registrazione, poiché effettuata la registrazione, il titolare del conto ha la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi.
L’opponibilità del pegno si estende alla clausola di rotatività.
Il patto di rotatività non ha carattere novativo ed è idoneo a salvaguardare la continuità del rapporto facendo “risalire alla consegna dei beni originariamente costituiti in garanzia gli effetti della loro surrogazione”; in tal senso, la consegna del bene sostitutivo, con il conseguente effetto traslativo del diritto reale su di esso, può essere riguardata come elemento di una fattispecie a formazione progressiva, che trae origine dal rapporto stipulato tra le parti con il patto di rotatività.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Giudice Vincenza Agnese, con la sentenza n. 920 del 01.04.2019.
In particolare, la vicenda ha riguardato una banca che, in opposizione al provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione, ha convenuto in giudizio un altro istituto di credito e due società chiedendo l’accertamento e la declaratoria della validità dell’atto e della sua opponibilità ai terzi. Infine, ha chiesto la revoca integrale delle ordinanze di assegnazione.
L’istituto di credito convenuto ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell’attrice, non rivestendo l’atto di citazione il contenuto di opposizione agli atti esecutivi; nel merito ha, invece, eccepito l’assenza di data certa dell’atto di pegno e della clausola di rotatività con la conseguenza che la somma non possa ritenersi, neppure indirettamente, coperta dal vincolo pignoratizio non essendovi ab origine la certezza verso i terzi che l’operazione negoziale di garanzia comprendesse la c.d. rotatività”.
La suddetta somma, per la convenuta, è “esistita” fino al momento del pignoramento.
Una delle due società convenute, ha eccepito anch’essa il difetto di legittimazione attiva dell’attrice ed ha chiesto il rigetto delle domande formulate nell’atto di citazione.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva ed ha, nel merito, ritenuto fondata l’opposizione.
In particolare, il Giudicante ha rappresentato che, ai fini dell’opponibilità del vincolo ai terzi, ciò che rileva è unicamente il momento in cui il vincolo di garanzia è stato costituito, vale a dire il momento della registrazione, poiché “effettuata la registrazione, il titolare del conto ha la legittimazione piena ed esclusiva all’esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi“.
In altri termini, le disposizioni speciali applicate ai vincoli costituiti su strumenti finanziari dematerializzati derogano alle disposizioni civilistiche, ritenendosi che la formulazione utilizzata per individuare le modalità di costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari determina la decorrenza della tutela reale dal momento dell’annotazione del vincolo nel conto di pertinenza.
La suddetta interpretazione è stata corroborata dall’evoluzione normativa sviluppatasi già nella vigenza dell’art. 34 d.lgs. n. 213/98.
Pertanto, ai fini della opponibilità ai terzi è sufficiente il rispetto delle modalità di costituzione del pegno previste dalla legge speciale applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis.
Inoltre, l’opponibilità del pegno si estende alla clausola di rotatività.
Invero, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’idoneità del patto di rotatività a salvaguardare la continuità del rapporto facendo “risalire alla consegna dei beni originariamente costituiti in garanzia gli effetti della loro surrogazione”; in tal senso, la consegna del bene sostitutivo, con il conseguente effetto traslativo del diritto reale su di esso, può essere riguardata come elemento di una fattispecie a formazione progressiva, che trae origine dal rapporto stipulato tra le parti con il patto di rotatività.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha accolto l’opposizione dichiarando l’opponibilità del pegno oggetto di causa.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PEGNO IRREGOLARE: NON È REVOCABILE EX ART. 67 L.F.
NON COSTITUISCE UN PAGAMENTO DI DEBITI LIQUIDI ED ESIGIBILI
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Antonio Ruffino | 22.05.2018 | n.2209
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pegno-irregolare-non-e-revocabile-ex-art-67-l-f
REVOCATORIA FALLIMENTARE: INAMMISSIBILE SUL RICAVATO DELLA VENDITA DI TITOLI COSTITUITI IN PEGNO IRREGOLARE
OPERA L’ESENZIONE DI CUI ALL’ART. 4 DEL D.LGS N. 170/2004
Sentenza | Tribunale di Nola, Giudice Giuseppa D’inverno | 17.01.2018 | n.174
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/revocatoria-fallimentare-inammissibile-sul-ricavato-della-vendita-titoli-costituiti-pegno-irregolare
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