Sostenere che il tasso soglia ex L. 108/96 sarebbe superato per effetto dell’inclusione nel TAEG dell’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo (peraltro del tutto ipotetica) finirebbe per postulare una sorta di “tasso sommatoria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.
Non deve sfuggire che mentre gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del finanziamento in quanto, come noto, remunerano la Banca del prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un’applicazione certa e predefinita, legata all’erogazione del credito, costituendo il “costo del danaro” per il mutuatario, la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius del mancato guadagno).
Ipotizzare una sommatoria di questi due addendi pare essere ancor più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bologna, Giudice Anna Maria Drudi, con la sentenza n. 20774 del 20/09/2018.
La vicenda ha riguardato due soggetti che hanno convenuto in giudizio un istituto di credito contestando l’usura contrattuale ab origine del prestito personale sottoscritto in data 21.8.2015, chiedendo la declaratoria della gratuità del rapporto ex art. 1815, 2° comma, c.c. e la restituzione della somma di € 9.219,25 (oltre accessori), anche in compensazione con il residuo importo in linea capitale del mutuo.
La banca convenuta, costituitasi ritualmente in giudizio, ha contrastato le pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto chiedendone il rigetto unitamente alla condanna alla refusione delle spese di lite.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha disatteso l’assunto attoreo secondo cui il tasso soglia di riferimento dovrebbe considerarsi superato per effetto del sostanziale cumulo fra gli interessi corrispettivi e la penale prevista per l’estinzione anticipata.
Ciò in quanto è palese la diversa natura dei predetti accessori, in considerazione del fatto che la penale è un mero elemento accidentale volto ad indennizzare il mutuante dei maggiori oneri collegati al rimborso anticipato del credito.
Per il Giudice sostenere infatti che il tasso soglia ex L. 108/96 sarebbe superato per effetto dell’inclusione nel TAEG dell’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo (peraltro del tutto ipotetica) finirebbe per postulare una sorta di “tasso sommatoria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.
Non dovrà sfuggire che mentre gli interessi attengono alla fase “fisiologica” del finanziamento in quanto, come noto, remunerano la Banca del prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un’applicazione certa e predefinita, legata all’erogazione del credito, costituendo il “costo del danaro” per il mutuatario, la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius del mancato guadagno); ipotizzare una sommatoria di questi due addendi pare essere ancor più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato le domande attoree con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA: NON VA INCLUSA TRA GLI ONERI PER VERIFICA SUPERAMENTO TSU
DETERMINEREBBE UNA “SOMMATORIA TASSI” ILLEGITTIMA PER ETEROGENEITÀ DEI COSTI
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice Gabriella Cordisco | 11.01.2018 | n.4
USURA: LA PENALE DI ESTINZIONE NON È UN ONERE AGGIUNTIVO DA CUMULARE AL TASSO DI MORA
LA CLAUSOLA NON RILEVA AI FINI DELLA VERIFICA DELL’OSSERVANZA DEL TASSO SOGLIA
Ordinanza | Tribunale di Bari, Giudice Raffaella Simone | 02.01.2018 |
USURA – PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA: NON VALE AI FINI DELLA SOMMATORIA
Costituisce un elemento accidentale del negozio avente natura eventuale
Sentenza | Tribunale Torino, Giudice Massino Manuela | 20.09.2017 | n.4434
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