ISSN 2385-1376
Testo massima
L’indagine circa la sussistenza o l’entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità – con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati – è rimessa, in difetto di interventi del legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice dell’esecuzione ed è incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata.
Questo il principio affermato dalla Cassazione civile, Sezione Sesta 3, Pres. FINOCCHIARO Rel. BARRECA, con l’ordinanza del 18/11/2014, n. 24536.
Nel caso di specie, il ricorrente censurava la statuizione del Tribunale di Roma con la quale si statuiva la pignorabilità nei limiti del quinto della quota di trattamento pensionistico mensile dell’esecutato eccedente il trattamento minimo determinato ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 1 e 5, e L. n. 289 del 2002, art. 39, comma 8, da intendersi come riferiti al reddito minimo indispensabile a far fronte alle ordinarie incombenze e necessità di vita di qualsiasi soggetto.
Ebbene, secondo il ricorrente, individuando tale soglia minima, il giudice si sarebbe sostituito al legislatore.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 506 del 4 dicembre 2002, ha invero fornito alcune importanti chiarificazioni sulla materia.
In particolare, la Corte ha affermato che, nel rispetto dei criteri di solidarietà sociale e di pubblico interesse, deve essere garantita la corresponsione di un minimum (il cui ammontare è riservato all’apprezzamento del legislatore); per altro verso, ha ritenuto che non si possa imporre ai terzi, oltre il ragionevole limite appena indicato, un sacrificio dei loro crediti negando all’intera pensione la qualità di bene sul quale possano soddisfarsi.
In sintesi, la Consulta ha affermato l’impignorabilità assoluta di quella parte della pensione che vale ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, ma ha ritenuto pignorabile, sia pure nei limiti del quinto, la parte restante.
In difetto di interventi del legislatore concernenti l’entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità – con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati – l’alternativa non è affatto quella dell’impignorabilità dell’intera pensione, in quanto tale soluzione perpetuerebbe la situazione di illegittimità costituzionale riscontrata dalla Consulta con la sentenza n. 506/2002.
Il mancato intervento del legislatore nel definire per via normativa quale sia la parte di pensione assolutamente impignorabile perché destinata ad assicurare “mezzi adeguati alle… esigenze di vita” comporta che debba essere l’interprete a desumere per via sistematica la disciplina del caso di specie, senza che questa attività interpretativa possa significare che l’interprete, nella permanente inerzia del legislatore, si sostituisca quest’ultimo.
Ed invero, non si tratta affatto di creare una norma che vada a colmare un vuoto di disciplina, bensì di valutare, caso per caso, quale sia la soglia minima vitale al quale l’interprete si debba attenere. L’unico interprete cui questa valutazione è consentita è, nel sistema attuale, il giudice dell’esecuzione, al quale è rimessa perciò l’indagine sulla sussistenza e sull’entità della parte di pensione assolutamente impignorabile, così come già affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 6548 del 2011.
In conclusione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso statuendo che l’indagine circa la sussistenza o l’entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita è rimessa, in difetto di interventi del legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice dell’esecuzione ed è incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata.
Sul punto è di recente intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 85 del 15.05.2015 (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pensioni-pignorabili-senza-limiti-se-accreditate-su-conto-corrente-bancario-e-o-postale.html), rilevando che “il credito risultante dal saldo di conto corrente, nonostante sia stato alimentato da rimesse pensionistiche, non gode, allo stato della legislazione, dell’impignorabilità parziale relativa ai crediti da pensione”, auspicando pertanto un intervento del Legislatore al fine di armonizzare la normativa vigente col principio di tutela del pensionato di cui all’art. 38 della Carta Costituzionale.
La questione della pignorabilità della pensione è stata oggetto anche di una proposta di Legge volta a modificare l’art. 545 c.p.c., a firma dell’Onorevole Michela Rostan (http://michelarostan.it/), presentata in parlamento il 23 giugno 2014 (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pignorabilita-di-retribuzioni-e-pensioni-ecco-la-proposta-dell-on-le-rostan.html), al fine di ricondurre il sistema ad equità e progressività.
Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in questa Rivista:
PENSIONI: SONO PIGNORABILI SOLO PER L’IMPORTO SUPERIORE A EURO 525,89
E’ assolutamente impignorabile la parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita.
Il limite della impignorabilità è di euro 525,89, importo minimo vitale per la sopravvivenza dell’individuo. Tutte le somme che eccedono tale importo sono pignorabili nella misura di 1/5.
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 07-08-2013 n.18755
PIGNORABILITA’ DELLA PENSIONE E MINIMO VITALE
In assenza di parametri normativi specifici ed analitici idonei a consentire la determinazione del c.d. minimo vitale, ben può il giudice della Esecuzione, in considerazione degli elementi del caso concreto (e non dovendo far riferimento all’importo di trattamento minimo di pensione indicato dallo stesso erogatore), pervenire all’importo maggiormente adeguato a soddisfare la detta esigenza di assicurare, comunque, al pensionato sufficienti ed adeguati mezzi di vita.
Sentenza | Cassazione civile, Sezione Terza | 26-08-2014 n.18225
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 275/2014