ISSN 2385-1376
Testo massima
I documenti e gli atti acquisiti nel corso della procedura esecutiva consentono all’interessato di reperire tutte le informazioni necessarie sull’immobile pignorato.
Dalla relazione notarile ex lege 302/1998, che deve essere depositata dal creditore procedente e che attesta nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento le risultanze delle visure catastali ed immobiliari, si può verificare l’effettiva titolarità del diritto espropriato in capo all’esecutato.
Dalla perizia redatta dall’esperto stimatore si può verificare:
1). la completezza della documentazione ipocatastale depositata dal creditore procedente e, dunque, la correttezza di quanto dichiarato dal notaio in sede di relazione ex lege 302/1998;
2). la corretta identificazione catastale dell’immobile tra l’atto di pignoramento, la nota di trascrizione, la certificazione ipocatastale ed il bene pignorato;
3). l’esistenza di formalità, vincoli e oneri, tra cui le ipoteche iscritte e le domande giudiziali trascritte, che andranno cancellate con il decreto di trasferimento, nonché gli oneri condominiali insoluti, le convenzioni che limitano l’alienabilità dell’immobile o regolano le condizioni dell’alienazione, i vincoli di natura storico artistica o diretti alla conservazione del territorio;
4). lo stato di occupazione;
5). la regolarità edilizia o, in caso di mancanza del titolo a costruire, la sanabilità degli abusi;
6). il reale valore.
L’art. 40 ultimo comma della legge 47/1985, inoltre, ha introdotto una DEROGA PRIVILEGIATA a favore dell’aggiudicatario del bene, che presenta abusi che incidono sulla commerciabilità ovvero in assenza di titolo edilizio abitativo o in totale difformità o in assenza o in totale difformità di titoli abitativi. La norma, infatti, ha previsto che l’aggiudicatario può – nei 120 giorni dal trasferimento – essere rimesso in termini per la proposizione della domanda di condono edilizio, in deroga quindi ai termini generali previsti dalla legge, in presenza dei seguenti presupposti:
A) che l’immobile sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive;
B) che le ragioni di credito per cui procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della legge ovvero fino al 2/10/2003;
C) che l’abuso sia sanabile ai sensi della legge di sanatoria.
La verifica dell’esistenza dei presupposti per la remissione in termini per la proposizione della domanda di condono è compito demandato al consulente tecnico d’ufficio in sede di perizia.
In altri termini, la documentazione depositata dal creditore, l’ampiezza dei compiti attribuiti all’esperto e il capillare esame delle risultanze documentali agli atti della procedura consente di equiparare la vendita esecutiva a quella tra privati con l’ulteriore possibilità di essere rimessi in termini per la proposizione della domanda di condono in presenza di abusi diversamente non sanabili, stante la deroga prevista alla norma generale.
FOCUS
L’acquisto all’asta non comporta alcun rischio ma un prezzo verosimilmente vantaggioso con la possibilità, se ne ricorrono i presupposti, di richiedere il condono di abusi diversamente non sanabili, stante la deroga prevista alla norma generale.
Avv. Maria Luigia Ienco
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 427/2015