In ordine al requisito della meritevolezza del consumatore, appare necessario il verificarsi di un evento non prevedibile che comporti o una riduzione della capacità reddituale del debitore o la necessità di affrontare spese straordinarie (di qualunque natura) che incidano sull’equilibrio economico del debitore o della sua famiglia.
Non assume valenza di evento imprevisto la riduzione del reddito dell’attività commerciale del coniuge (evento rientrante nell’inevitabile alea di qualsiasi attività d’impresa) mentre le spese del normale sostentamento del nucleo familiare non sono riconducibili al novero delle circostanze imprevedibili.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Catania, Pres. Roberto Cordio, con l’ordinanza del 27 novembre 2020.
Nella fattispecie in esame, il Giudice ha rigettato l’istanza di ammissione al piano del consumatore proposta da una debitrice non ritenendo integrato il requisito della cd. “meritevolezza” richiesto dalla L. 3/2012.
Sul punto, ha ritenuto che la sola riduzione del reddito dell’attività commerciale del coniuge non fosse circostanza atta ad integrare la sussistenza del requisito di legge, in quanto evento rientrante nell’inevitabile alea di qualsiasi attività d’impresa e che le spese del normale sostentamento del nucleo familiare non possono essere riconducibili al novero delle circostanze imprevedibili.
Nella specie, la stipulazione ravvicinata di due prestiti da parte della ricorrente, avrebbe inoltre contribuito ad aggravare la situazione debitoria complessiva laddove, al contrario, sarebbe stata auspicabile una condotta finanziaria particolarmente prudente ed accorta, volta ad evitare ulteriori indebitamenti non indispensabili.
Il Tribunale ha quindi chiarito che in ordine al richiamato requisito è necessario il verificarsi di un evento imprevedibile che comporti o una riduzione della capacità reddituale del debitore o la necessità di affrontare spese straordinarie che incidano sul complessivo equilibrio economico del debitore o della sua famiglia.
Sulla base dei suddetti rilievi, il Giudice ha rigettato l’istanza di ammissione al piano del consumatore proposta dalla ricorrente e, vista la proposta subordinata di accordo di ristrutturazione dalla stessa avanzata, ha fissato successiva udienza onerando il professionista designato dall’Organismo di Composizione della Crisi di comunicare ai creditori l’ordinanza emessa e la proposta di accordo.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contenuti pubblicati in Rivista:
Il piano del consumatore può essere omologato quando sussiste la meritevolezza
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Nicola Graziano | 21.10.2020
SOVRAINDEBITAMENTO: la meritevolezza come ragionevole possibilità dell’adempimento
I nuovi finanziamenti con debiti pregressi
Decreto | Tribunale di Cagliari, Pres. Tamponi – Rel. Caschili | 17.06.2020
Le spese del normale sostentamento del nucleo familiare non rientrano nella circostanze imprevedibili
Ordinanza | Tribunale di Catania, Pres. Roberto Cordio | 10.06.2020
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