Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Giorgio Caggiano del Foro di Napoli
“I piani del consumatore possono pure prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall’art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (Cassazione civile sez. VI, 20/08/2020, n.17391, negli stessi termini anche Cassazione civile sez. I, 03/07/2019, n.17834 che estende l’applicazione dell’art. 186 bis L.F. al piano del consumatore).”
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Settima Sezione Fallimentare, Giudice Delegato Francesco Paolo Feo, con il decreto del 10 maggio 2022.
Nel caso di specie un consumatore, sul presupposto di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, proponeva ai creditori un piano di rientro con cui si impegnava a soddisfare il creditore privilegiato per mutuo ipotecario nella misura del 76,87%, i creditori privilegiati per crediti tributari in maniera integrale ed i creditori chirografari nella misura del 20%.
Il consumatore prospettava il pagamento attraverso un piano di rateazione di n. 203 rate mensili consecutive di € 500,00 con inizio del pagamento a far data dall’omologa del piano, mediante bonifico e il giorno cinque di ogni mese, soltanto l’ultima rata di € 415,73 per un totale di € 101.911,13 da corrispondersi in un totale di n. 204 rate mensili.
I creditori si opponevano alla proposta originariamente formulata e la difesa del ricorrente provvedeva a rimodularla, nel senso di anticipare il pagamento del creditore privilegiato a partire dalla dodicesima rata (anziché dalla ventiquattresima).
Quest’ultimo contestava proprio l’aspetto temporale della proposta, tale da far sorgere dubbi circa l’effettiva possibilità di ottenere soddisfacimento in quanto, stando al piano formulato dal consumatore, il creditore privilegiato avrebbe visto soddisfatto il proprio credito entro 16 anni a fronte della ordinaria liquidazione mediante procedura esecutiva immobiliare che sarebbe stata attuata in tempi più contenuti.
La fattispecie verte sulla possibilità di prevedere all’interno di un piano del consumatore la cd. moratoria ultra-annuale per il pagamento dei crediti privilegiati, in contrasto con quanto previsto dall’art. 8 comma 4 della L. n. 3/2012.
La prevista moratoria ultra-annuale per il pagamento dei creditori privilegiati si pone in aperto contrasto con il disposto normativo dell’art. 8 comma 4 Legge 3/2012, a norma del quale la proposta del piano del consumatore deve prevedere una moratoria non superiore ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati.
Invero, i piani del consumatore potrebbero prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale, ma ciò a patto che ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto.
Tuttavia, nel caso in esame, è espressamente mancato l’assenso del creditore privilegiato alla soddisfazione delle sue ragioni di credito al di là del termine ultrannuale.
Per tali motivi il Giudice ha rigettato il ricorso, compensando le spese tra le parti.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PIANO DEL CONSUMATORE: quando deve verificarsi il sovraindebitamento?
L’indebitamento deve essere imprevedibile e successivo all’assunzione delle obbligazioni
Decreto | Tribunale di Napoli, Giudice Francesco Paolo Feo | 27.01.2021 |
SOVRAINDEBITAMENTO: gli effetti della violazione del merito creditizio del debitore
Il finanziatore-creditore non potrà avanzare contestazioni sul piano del consumatore
Decreto | Tribunale di Napoli Nord Pres. Petruzziello – Rel. Magliulo | 21.04.2021 |
Si tratta di un evento rientrante nell’inevitabile alea di qualsiasi attività di impresa
Ordinanza | Tribunale di Catania, Pres. Roberto Cordio | 27.11.2020 |
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