In tema di ristrutturazione di debiti, è da ritenersi che qualora il debitore abbia un passivo “promiscuo”, ossia parzialmente derivante dalla sua pregressa attività imprenditoriale, non potrebbe accedere al piano di ristrutturazione del consumatore previsto dagli artt. 65 e ss del Codice della crisi d’impresa (cci) e dell’insolvenza (piano del consumatore).
Infatti, sulla scorta dell’art. 2, primo comma, lettera e) del cci, che definisce consumatore colui che “agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale” svolta, ove l’obbligazione sia assunta o sia stata assunta per uno scopo inerente all’attività d’impresa, essa avrà natura commerciale.
L’obbligazione sorta con tale connotazione, non può mutare natura per il fatto che il debitore dismetta l’impresa, il commercio o la professione, in quanto lo scopo o la finalità imprenditoriale che la caratterizzava si sono definitivamente cristallizzati al momento stesso dell’insorgenza del debito.
Il piano del consumatore, inoltre, non prevede un voto da parte dei creditori, ma solo la possibilità di questi ultimi di presentare “osservazioni”, delle quali il tribunale monocratico deve tenere conto al momento dell’omologazione.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Varotti, con la sentenza n. 1351 del 21 giugno 2023.
Accadeva che l’Agenzia delle Entrate presentava reclamo contro sentenza che omologava il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dal debitore, contestando la possibilità di quest’ultimo di ricorrere al “piano del consumatore” ex art 67 e ss cci perché parte dei debiti derivavano dalla pregressa attività di impresa del debitore.
Il Giudice rileva che l’art. 2, primo comma, lettera e) deve essere interpretato nel senso che, ove il passivo da ristrutturare sia promiscuo, i creditori vanno necessariamente tutelati attribuendo loro un diritto di voto, ponendoli, pertanto, nella condizione di rifiutare la proposta del debitore mediante un loro atto di volontà, anche se espresso a maggioranza: rifiuto che impedisce l’omologazione ed è invece assente, come sopra detto, nel piano del consumatore.
La Corte, in riforma della sentenza emessa dal tribunale di Reggio Emilia, rigetta la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione del consumatore proposta dal debitore con compensazione delle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOVRAINDEBITAMENTO: L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE IMPEDISCE LE AZIONI CAUTELARI O ESECUTIVE
CIÒ FINO A QUANDO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DIVENTI DEFINITIVO
Sentenza | Tribunale di Pisa, Giudice Eleonora Polidori | 15.04.2022 | n.503
PIANO DEL CONSUMATORE: QUANDO DEVE VERIFICARSI IL SOVRAINDEBITAMENTO?
L’INDEBITAMENTO DEVE ESSERE IMPREVEDIBILE E SUCCESSIVO ALL’ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
Decreto | Tribunale di Napoli, Giudice Francesco Paolo Feo | 27.01.2021 |
SI TRATTA DI UN EVENTO RIENTRANTE NELL’INEVITABILE ALEA DI QUALSIASI ATTIVITÀ DI IMPRESA
Ordinanza | Tribunale di Catania, Pres. Roberto Cordio | 27.11.2020
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