Segnalato dall’Avv. Paola Fagiolini del foro di Firenze con nota di accompagnamento
Il piano del consumatore, ex art. 8, L. 3/12, è omologabile solo se sussistono i requisiti di fattibilità e convenienza della proposta, che deve risultare tanto satisfattiva quanto l’alternativa liquidatoria.
Questo è il principio enunciato dal Tribunale di Lucca, Dott. Giulio Giuntoli, nel decreto n. 2468 del 29.12.2016, emesso all’esito di un procedimento avente ad oggetto un reclamo avverso provvedimento di omologazione di piano del consumatore.
Nel caso di specie, la Banca proponeva reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Lucca di omologa del piano del consumatore, ex art 8 L. 3/12, presentato dalla debitrice.
Il Tribunale di Lucca dichiarava inaccoglibile la proposta avanzata dalla debitrice, sotto diversi profili: innanzitutto, il Giudice osservava che non risultava integrato il requisito della fattibilità del piano, mancando la sottoscrizione di uno degli obbligati in garanzia che avrebbe dovuto provvedere al pagamento delle rate in luogo del debitore principale.
In secondo luogo, rilevava che, nel caso di specie, difettava il requisito di convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, atteso che, a fronte di un credito ipotecario della Banca di circa euro 65.000, il valore dell’immobile pignorato alla debitrice era stato stimato in circa euro 187.000 ed il pagamento previsto in circa dodici anni.
Il Giudice adito, in altri termini, sottolineava che non poteva ritenersi conveniente per la Banca il pagamento dell’intero credito in circa dodici anni, rispetto alla vendita immediata del bene ad un valore inferiore, risultando, infatti, preferibile la percezione di una somma leggermente inferiore al proprio credito in tempi brevi, piuttosto che dell’intero importo in un arco temporale dilatato (12 anni).
Sulla base delle motivazioni suesposte, il Tribunale revocava il provvedimento di omologazione del piano del consumatore oggetto di controversia e la sospensione dell’esecuzione precedentemente concessa, condannando la debitrice a rifondere alla Banca le spese di lite.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno