Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Giorgio Caggiano del Foro di Napoli
Per ottenere l’omologazione del c.d. “piano del consumatore” va dimostrata l’effettiva sussistenza di una situazione di sovraindebitamento.
A mente dell’art. 6, comma 2, lett. A, L. 3/2012, per sovraindebitamento si intende “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria De Vivo, con il decreto del 20 luglio 2021.
Accadeva che due consumatori proponevano un piano di rientro al fine di estinguere le proprie esposizioni debitorie e lo sottoponevano al vaglio del Tribunale di Napoli Nord per ottenerne l’omologazione.
I ricorrenti sostenevano che, in seguito alle continue variazioni dell’importo delle rate del mutuo a tasso variabile stipulato nel 2005, si era generata a loro carico una situazione di sovraindebitamento tale da rendere necessario il ricorso al piano del consumatore.
Preliminarmente il Giudice precisava che, affinché si possa dire integrato il requisito del “sovraindebitamento” così come previsto all’art. 6, comma 2, lett. A della l. 3/2012, deve verificarsi un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare l’effettiva difficoltà di adempimento delle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità.
Su tale presupposto il giudicante rilevava che, nel caso di specie, appariva difettare proprio il presupposto dello stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, in quanto osservava che i ricorrenti avevano dedotto di percepire un reddito complessivo pari a circa euro 1.825,00 mensili e che gli stessi avevano quantificato l’importo mensile delle rate da mutuo e finanziamenti non trattenute in busta paga in complessivi euro 1.040,00 mensili e le spese mensili correnti in euro 550,00.
Veniva poi ulteriormente analizzata la situazione reddituale dei consumatori attraverso l’analisi del CUD e degli estratti conto, dai quali si evinceva come il reddito disponibile della famiglia al netto delle rate di mutuo e dei finanziamenti – pari ad euro 894,00 – risultava superiore alle spese correnti mensili indicate in euro 550,00, peraltro senza considerare i redditi percepiti da uno dei ricorrenti.
Per tali ragioni, stante la mancanza di risconti oggettivi con riguardo all’asserito stato di sovraindebitamento lamentato dai ricorrenti, il Giudice rigettava la domanda e compensava le spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PIANO DEL CONSUMATORE: i crediti prelatizi vanno pagati entro l’anno a partire dall’omologazione
Il termine può essere superiore se il titolare del privilegio ha diritto di voto
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Settima Sezione Fallimentare, Giudice Delegato Francesco Paolo Feo | 10.05.2022 |
PIANO DEL CONSUMATORE: quando deve verificarsi il sovraindebitamento?
L’indebitamento deve essere imprevedibile e successivo all’assunzione delle obbligazioni
Decreto | Tribunale di Napoli, Giudice Francesco Paolo Feo | 27.01.2021 |
SOVRAINDEBITAMENTO: gli effetti della violazione del merito creditizio del debitore
Il finanziatore-creditore non potrà avanzare contestazioni sul piano del consumatore
Decreto | Tribunale di Napoli Nord Pres. Petruzziello – Rel. Magliulo | 21.04.2021 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/sovraindebitamento-gli-effetti-della-violazione-del-merito-creditizio-del-debitore?swcfpc=1
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