In tema di sovraindebitamento, l’imprenditore cessato e cancellato dal registro delle imprese può definire i “residui debiti d’impresa” mediante la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, talvolta anche valorizzando la condizione di prevalenza dei debiti di natura personale rispetto a quelli d’impresa.
Infatti, posto che, ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, non è possibile accedere alla procedura del concordato minore se l’imprenditore è cessato ed è stato cancellato dal registro delle imprese, il credito assunto nell’esercizio dell’attività d’impresa ben può essere inserito nell’elenco allegato alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
A ciò non osta la natura del credito, poiché essa non fa venire meno la qualità di consumatore dei ricorrenti.
Invero, l’art. 2, comma I, lett. e) del CCII, definisce il “consumatore” come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta“; il riferimento è all’attualità cioè a colui che agisce nel presente senza scopi legati ad attività d’impresa o professionali svolte anche in passato oltre che attualmente.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello de L’Aquila, Pres. Fabrizio – Rel. Bartoli, con la sentenza n. 1540 del 3 novembre 2023.
Accadeva che l’Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale per l’Abruzzo proponeva reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano che omologava il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai debitori.
L’ Agenzia deduceva che nel caso di specie non poteva essere riconosciuto l’accesso alla procedura ex art 67 CCII in quanto parte dei debiti di natura erariale erano stati assunti da uno dei debitori nell’esercizio, ormai cessato, della sua attività d’impresa.
Posto che ai sensi dell’art. 67, comma 2, lett. a), CCII la proposta di ristrutturazione dei debiti deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione e che ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, non è possibile accedere alla procedura del concordato minore se l’imprenditore è cessato ed è stato cancellato dal registro delle imprese, la Corte di Appello affermava che il credito erariale assunto nella veste di imprenditore avrebbe dovuto essere inserito nell’elenco allegato alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
A ciò non osta la natura del credito poiché essa non fa venire meno la qualità di consumatore dei ricorrenti.
Infatti, l’art. 2, comma I, lett. e) del CCII, definisce il “consumatore” come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta“; il riferimento è all’attualità cioè a colui che agisce nel presente senza scopi legati ad attività d’impresa o professionali svolte anche in passato oltre che attualmente.
Questa è la condizione che, pacificamente, ricorreva nel caso di specie dove l’attività d’impresa è risalente ad anni addietro ed è ormai cessata; l’azione dei reclamati era ormai collocata completamente al di fuori della prospettiva imprenditoriale e si era consolidata in una veste esclusivamente di natura consumeristica.
Ciononostante il collegio accoglieva il reclamo, considerando gli esigui redditi dei debitori, così come emersi nel corso della procedura, l’età dei medesimi e la non modesta entità del sopraindicato credito erariale, elementi che inficiavano la fattibilità del piano rendendolo non idoneo al raggiungimento degli obiettivi previsti.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CIÒ ALLA LUCE DI UNA LETTURA RESTRITTIVA DELLE NORME REGOLATIVE DELLA MATERIA DEL SOVRAINDEBITAMENTO
Sentenza | Corte di Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Varotti | 21.06.2023 | n.1351
SOVRAINDEBITAMENTO: L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE IMPEDISCE LE AZIONI CAUTELARI O ESECUTIVE
CIÒ FINO A QUANDO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DIVENTI DEFINITIVO
Sentenza | Tribunale di Pisa, Giudice Eleonora Polidori | 15.04.2022 | n.503
PIANO DEL CONSUMATORE: QUANDO DEVE VERIFICARSI IL SOVRAINDEBITAMENTO?
L’INDEBITAMENTO DEVE ESSERE IMPREVEDIBILE E SUCCESSIVO ALL’ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
Decreto | Tribunale di Napoli, Giudice Francesco Paolo Feo | 27.01.2021 |
SI TRATTA DI UN EVENTO RIENTRANTE NELL’INEVITABILE ALEA DI QUALSIASI ATTIVITÀ DI IMPRESA
Ordinanza | Tribunale di Catania, Pres. Roberto Cordio | 27.11.2020
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