Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Giorgio Caggiano del Foro di Napoli
La situazione di sovraindebitamento che legittima l’accesso al c.d. piano del consumatore deve avere origine in eventi successivi alla data in cui sono state contratte le obbligazioni e deve derivare da fattori esogeni e non prevedibili secondo l’ordinaria diligenza al momento in cui tali debiti sono stati contratti, sicché il consumatore può accedere al menzionato piano ogni volta che la consistenza del patrimonio avrebbe ragionevolmente consentito l’assunzione dei debiti, essendo risultato il sovraindebitamento una conseguenza di eventi futuri imprevedibili.
Quando il sopravvenuto, ingente, indebitamento integra la fattispecie della “colpa ostativa”, ai sensi dell’art. 7 della legge 3/2012 (come modificata dalla legge 176/2020, di conversione del D.L. 137/2020) non si può essere ammessi alla procedura in parola.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Francesco Paolo Feo, con il decreto del 27 gennaio 2021.
Accadeva che il debitore proponeva ricorso per ottenere l’omologazione del piano del consumatore stilato al fine di soddisfare i propri creditori e liberarsi dalle obbligazioni assunte.
Nel piano era prevista la soddisfazione integrale dei creditori prededucibili e privilegiati, nonché la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 20%, fatta eccezione per uno di essi per il quale era stato previsto il soddisfacimento nella misura del 25%.
Alcuni dei creditori si opponevano al piano predisposto dal consumatore, sostenendo la non meritevolezza dell’accesso alla procedura di sovraindebitamento, anche per la mancanza di ogni verifica da parte dell’OCC circa le effettive cause del sovraindebitamento, la irragionevolezza del piano, la violazione del principio di parità di trattamento dei credito, nonché la violazione dell’art. 2918 cc e il miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, in quanto il reddito medio annuo del ricorrente risultava crescente negli ultimi tre anni senza però che questo ciò si traducesse proporzionale, riduzione dell’esposizione debitoria.
Il Giudice chiariva come il sovraindebitamento – condizione necessaria per poter accedere al piano del consumatore – sarebbe dovuto sorgere successivamente rispetto al momento in cui le obbligazioni erano state contratte; nel caso di specie tale requisito non poteva dirsi soddisfatto poiché il ricorrente attribuiva alla separazione della moglie l’improvviso peggioramento della propria condizione economica senza però fornire elementi di prova.
Per tali motivi il giudicante riteneva che l’atteggiamento tenuto dal ricorrente potesse configurarsi come “colpa ostativa” ciò essendo sufficiente a determinare l’inaccoglibilità della domanda di omologazione.
Il ricorso veniva rigettato e veniva dichiarata l’inefficacia del provvedimento di sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata emesso ex art. 12 bis, comma secondo, legge 3/2012.
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