In tema di pagamento degli interessi, esso viene concretizzato per il mutuo nel “piano di ammortamento”, che consiste nella elencazione delle scadenze alle quali capitale e interessi dovranno essere pagati, con indicazione delle somme esatte che devono essere corrisposte a ogni rata a quale titolo.
Il piano di ammortamento “alla francese”, stigmatizzato da parte attrice, nulla altro è che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all’interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l’ultima rata.
Nel metodo francese, siccome vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo (viene abbattuta più lentamente, in quanto inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi), il che non può che aver per conseguenza che gli interessi che si calcolano sulla residua quota di capitale alta siano complessivamente maggiori rispetto al mutuo all’italiana.
Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano, comunque ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, essendo vantaggioso sotto un altro profilo per il debitore, nel senso che consente di avere rate (ad interessi costanti) uguali e dunque di gestire meglio i flussi di cassa.
Questo non produce però effetti anatocistici: non vi è difatti pagamento di interessi su interessi scaduti e non vi è un prelievo occulto da parte della banca. Il piano di ammortamento è chiaro nello sviluppo delle modalità di restituzione ed il contraente lucra una rata costante laddove la banca consegue dal canto sua una più rapida restituzione degli interessi.
Tutto ciò premesso, va rilevato come sulla legittimità di un piano di ammortamento alla francese non sussistono in giurisprudenza di merito particolari dubbi, in quanto, appunto, l’art. 1194 c.c., che disciplina l’imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti; in realtà, il piano di ammortamento alla francese non determina poi un effetto anatocistico, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione, con la sentenza n. 11429 del 18 luglio 2023, con la quale è stata rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo presentata dai debitori in quanto ritenuto legittimo il piano di ammortamento predisposto dalla banca, non sussistendo alcun fenomeno anatocistico generato dal pagamento degli interessi “alla francese”.
Nella specie, l’opponente chiedeva accertarsi giudizialmente la nullità delle pattuizioni relative al contratto di mutuo per usura, indeterminatezza dei tassi, per mancata indicazione del TAEG/ISC oltre che per divergenza dell’indice dalla reale onerosità del contratto. Nel contratto veniva pattuito un tasso di ammortamento variabile pari al 3,70% (Euribor 3/360 + 2,5%).
Si costituiva la banca opposta contestando interamente quanto dedotto dall’attore e producendo tutta la documentazione contrattuale.
L’opposizione è stata ritenuta infondata, affermando il Tribunale che nel piano di ammortamento alla francese non vi è difatti pagamento di interessi su interessi scaduti e non vi è un prelievo occulto da parte della banca. Il piano di ammortamento è chiaro nello sviluppo delle modalità di restituzione ed il contraente lucra una rata costante laddove la banca consegue dal canto sua una più rapida restituzione degli interessi.
Parte opponente è stata condannata a rifondere a parte opposta le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO
INTERESSI SEMPRE CALCOLATI SOLO SU QUOTA CAPITALE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Giudice Claudia Pingitore | 09.03.2022 |
LA COMUNICAZIONE DELLA SPECIFICA SOMMA DA RIMBORSARE NON È IMPOSTA DA NESSUNA NORMA DI LEGGE
Sentenza | Tribunale di Genova, Giudice Mario Tuttobene | 25.05.2013 | n.1776
NON INCIDE SUL SEPARATO CONTEGGIO DEGLI INTERESSI CHE RISPONDONO COMUNQUE ALLA REGOLA DELL’INTERESSE SEMPLICE
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Rel. Gallina | 20.07.2023 | n.6281
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