Si ha anatocismo, rilevante agli effetti dell’art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante -c.d. ammortamento “alla francese” – non comporta invece alcuna violazione dell’art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Vicenza, Giudice Biancamaria Biondo, con la sentenza n. 772 del 17 aprile 2020.
Due mutuatari hanno convenuto in giudizio una banca lamentando la pattuizione di clausole nulle ab origine in quanto usurarie. Gli attori, inoltre, hanno contestato l’applicazione di forme di anatocismo insito nel piano di ammortamento cd. alla francese, nonché la difformità tra l’ISC dichiarato in contratto.
La Banca, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto preliminarmente di dichiararsi l’inammissibilità e/o improcedibilità delle domande avversarie, stante la totale carenza di interesse degli attori ad agire per la verifica del carattere usurario degli interessi di mora. Nel merito, la convenuta ha contestato le conclusioni contenute nella perizia econometrica allegata all’atto di citazione, rilevando l’erroneità dei calcoli ivi contenuti, anche perché fondati sull’inammissibile sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori.
Il Giudice ha rappresentato che in senso favorevole alla piena legittimità dell’ammortamento alla francese si è ormai espressa la prevalente giurisprudenza di merito e che tale opzione, oltre a non comportare una violazione del divieto di anatocismo o l’applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato in contratto, non pone neppure problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali.
Invero, una volta raggiunto l’accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Nel caso di specie, il piano di ammortamento prodotto dalla banca fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate). Esso fornisce elementi idonei a consentire la verifica della corretta applicazione dei parametri individuati e del loro risultato, ragion per cui non è dato ravvisare alcun profilo di indeterminatezza.
Alla luce di quanto sottolineato, il Tribunale ha rigettato le domande attoree, condannando gli stessi al pagamento delle spese di lite in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON GENERA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO
IL PAGAMENTO DI OGNI SINGOLA RATA AZZERA GLI INTERESSI MATURATI A CARICO DEL MUTUATARIO FINO A QUEL MOMENTO
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Marco Benatti | 08.04.2019 | n.269
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON DETERMINA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO
GLI INTERESSI SONO CALCOLATI SOLO SULLA QUOTA DI CAPITALE RESIDUO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi | 07.11.2018 | n.21474
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: LEGITTIMO E NON CONTRARIO A NORME IMPERATIVE
NON INCIDE SULL’AMMONTARE DEGLI INTERESSI PATTUITI
Sentenza | Tribunale di Livorno, Giudice Fabrizio Nicoletti | 09.10.2018 | n.1021
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