Provvedimento segnalato dall’Avv. Giuseppe Peritore del Foro di Agrigento
Nella distribuzione del ricavato dall’espropriazione il creditore assistito da ipoteca iscritta dopo il sequestro deve essere trattato alla stregua di un creditore chirografario, ma soltanto rispetto al sequestrante, poichè l’iscrizione ipotecaria è, invece, pienamente opponibile agli altri intervenuti nell’esecuzione.
Questo il principio di diritto a cui si è uniformato il Tribunale di Agrigento, Giudice Rosanna Musumeci, con l’ordinanza del 26 agosto 2020, resa nell’ambito di una procedura esecutiva.
Con una serie di contestazioni al piano di riparto, il creditore intervenuto ha osservato che gli era stato preferito un altro creditore intervenuto non assistito da alcuna garanzia (mentre invece il suo era assistito da ipoteca giudiziale.
Nella predisposizione del piano di riparto e conseguente distribuzione della somma ricavata, la norma cardine da tenere a mente è l’art. 2916 c.c., che sancisce l’inefficacia dell’ipoteca iscritta dopo il pignoramento. Tuttavia, tale regola è da ritenere applicabile al solo concorso tra creditore procedente e intervenuto, e non anche al concorso tra creditori intervenuti, nel quale prevale comunque la pretesa creditoria assistita da causa legittima di prelazione ai sensi dell’art. 2741 c.c..
La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che l’ipoteca iscritta successivamente alla trascrizione del sequestro è improduttiva di effetti nei confronti del (solo) creditore sequestrante. Solo in un secondo momento, nella concreta assegnazione delle corrispondenti somme, devono tenersi in considerazione sia l’importo per il quale il sequestro è stato autorizzato – che costituisce il limite massimo per procedere alla distribuzione in favore del creditore sequestrante – sia il privilegio ipotecario – che assume rilievo nei confronti dei creditori chirografari diversi dal sequestrante (Cassazione n. 23667 del 10.10.2017).
Pertanto, il Giudice ha ritenuto che, nella graduazione dei creditori ai fini del riparto delle somme ricavate dalla vendita degli immobili oggetto di pignoramento, dopo il creditore procedente, tra i creditori intervenuti debba essere prima soddisfatto il credito assistito da garanzia, che prevale rispetto al credito chirografario. In casi analoghi è irrilevante la circostanza per la quale il creditore ipotecario sia intervenuto successivamente a quello chirografario.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FALLIMENTO: se il credito è insinuato in via chirografaria, non si può chiedere la successiva ammissione in via ipotecaria
Rimane preclusa ai creditori concorrenti, ancorchè pretermessi, la possibilità di far valere in separato giudizio le proprie ragioni
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez civ., Pres. De Chiara – Rel. Fidanzia | 04.12.2019 | n.31659
FALLIMENTO: LA MANCATA RINNOVAZIONE DELL’IPOTECA NON COMPORTA LA PERDITA DEL PRIVILEGIO
Lo stato passivo è intangibile e tale omissione non estingue né il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito
Decreto | Tribunale di Mantova, Giudice Laura Fioroni | 02.02.2018
MUTUO – AMMISSIONE AL PASSIVO: COSTITUISCE PROVA DEL CREDITO LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
Si considera effettiva erogazione della somma da parte della Banca equivalente alla traditio
Ordinanza | Cassazione civile, Sez. I, Pres. Didone – Rel. Bisogni | 27.10.2017 | n.25632
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