Nel caso in cui la procedura esecutiva abbia ad oggetto la quota di beni indivisi appartenenti ad una comunione ereditaria, il creditore, di regola, non può espropriare un singolo bene ancora indiviso rientrante nell’asse dell’eredità, salvo che tutti i coeredi non si accordino per assegnarlo al debitore in conto della sua quota.
Potrebbe avvenire infatti che, in sede di divisione della comunione ereditaria, la quota pignorata venga assegnata ad un altro erede e non al debitore ed il pignoramento non potrebbe proseguire a causa dell’inesistenza nel patrimonio del debitore dell’oggetto del pignoramento.
Il creditore dovrà quindi promuovere, prima dell’esecuzione, in via surrogatoria lo scioglimento della comunione o, in alternativa, espropriare la quota del debitore sull’intera massa comune se questa è omogenea, cioè formata di soli beni mobili o immobili o crediti (cfr. Cass. 13/8/1964 n. 2308 e Cass. 23/10/1967 n. 2615) ovvero la quota di spettanza del debitore limitatamente a tutti i beni indivisi di una singola specie compresi nella comunione.
In tal caso, la norma base da considerare è l’art. 600 c.p.c. che prevede, quando possibile, la separazione della quota in natura spettante al debitore e consente, solo quando ciò sia impossibile, la scelta fra la vendita della quota stessa e la divisione della comunione, da disporsi con un ordine del medesimo giudice dell’esecuzione, dunque:
– l’espropriazione forzata dell’intera quota spettante a un coerede dei beni compresi in una comunione è possibile, ma solo su tutti i beni indivisi di una singola specie; iniziata l’espropriazione di tale quota pignorata, il giudice dell’esecuzione può disporre la separazione in natura della stessa, se ciò è possibile; in caso contrario, il magistrato può ordinare che si proceda alla divisione, oppure può disporre la vendita della quota indivisa;
– non è invece mai ammissibile l’espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comunione comprenda più beni della stessa specie.
FOCUS
Il creditore non può individuare singoli beni da pignorare all’interno della massa ereditaria, in quanto, in tal caso oggetto di pignoramento potrebbe essere una quota che può poi essere assegnata, in sede di scioglimento della comunione, ad un altro erede e non al debitore.
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