ISSN 2385-1376
Testo massima
La conversione del pignoramento come strumento di definizione bonaria della procedura per evitare la vendita.
Il debitore esecutato che vuole evitare la vendita dei beni pignorati ha la possibilità di chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
Lo strumento, noto come conversione del pignoramento, è disciplinato dall’art. 495 cpc, ha l’obiettivo di realizzare il pagamento dell’intero credito azionato esecutivamente e costituisce una modalità di estinzione del processo esecutivo e dell’obbligazione pecuniaria.
L’istanza di conversione può essere presentata una sola volta, a pena di inammissibilità, e deve essere depositata dal debitore ovvero dal terzo il cui bene sia stato sottoposto a pignoramento per il soddisfacimento di un debito altrui o resosi acquirente con titolo non opponibile e più in generale da colui che ha interesse alla pronta liberazione del bene dal vincolo del pignoramento, anche se non assume la qualità di debitore. Ciò che conta, infatti, è il pagamento con effetto estintivo, non essendovi alcun interesse, perché il debitore esecutato esegua personalmente l’obbligazione pecuniaria.
Non è necessario il patrocinio di un avvocato, né una particolare forma di presentazione. Si ritiene, infatti, che l’istanza può essere presentata anche oralmente in udienza con annotazione a verbale della richiesta e della prova del versamento di una somma di denaro non inferiore a un quinto dell’importo del credito per il quale è stato eseguito il pignoramento e dei crediti degli intervenuti, come indicati nei rispettivi ricorsi.
È però preferibile presentarlo con uno specifico ricorso.
Successivamente il Giudice dell’Esecuzione, valutata l’ammissibilità dell’istanza, deve determinare, previa audizione della parti, l’importo da versare sulla base di quanto dichiarato dai creditori per le spese di procedura, nonché per capitale, interessi e spese, supportate dai creditori fuori dal processo per il recupero dei rispettivi crediti (es. iscrizione ipotecaria), purché sussista una stretta attinenza con tale finalità.
È bene tener presente che il Giudice dell’Esecuzione ha il potere di verificare d’ufficio se il modo in cui è stato liquidato il credito esposto dalla parte istante nel precetto o nell’istanza di assegnazione corrisponde al titolo esecutivo o al titolo posto alla base dell’intervento.
Quando il Giudice esercita questo potere e non decide su una contestazione sollevata dal debitore, il suo accertamento ha una portata limitata, che si esaurisce nell’ambito del processo esecutivo, poiché è funzionale alla pronuncia di un atto esecutivo e non risolve una controversia nei modi della cognizione.
Viceversa se il debitore solleva contestazioni sulla entità del credito, proponendo opposizione all’esecuzione o sollevando una controversia in sede di distribuzione del ricavato, in tal caso si è in presenza di questione che deve essere risolta nei modi della cognizione e sull’accertamento della entità del credito alla data della decisione si forma un giudicato, che travalica l’ambito del processo esecutivo in corso.
Il residuo da versare, che dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso convenzionale pattuito o in mancanza al tasso legale, può essere dilazionato se le cose da sostituire al pignorato sono beni immobili e solo se ricorrono giustificati motivi con riferimento alle condizioni economiche del debitore, all’interesse del creditore e all’entità dei crediti in concorso.
Il termine massimo è fissato in diciotto mesi con decorrenza dalla data del provvedimento che dispone la conversione e non è suscettibile di proroghe posto che è la legge a stabilirne l’ampiezza massima.
Consegue che nel caso in cui il debitore non esegua il versamento della somma nel termine stabilito dal Giudice oppure nell’ipotesi di conversione ritardi di oltre quindici giorni il pagamento di una sola delle rate si verifica automaticamente la decadenza, che deve essere tuttavia dichiarata con un provvedimento giudiziale, suscettibile di opposizione.
In tal caso le somme vengono a far parte del compendio pignorato ed il Giudice dell’Esecuzione dispone senza indugio la vendita dei beni pignorati su istanza del creditore pignorante o di un creditore munito di titolo esecutivo.
È’ necessario l’impulso di parte per la prosecuzione perché la conversione del pignoramento sospende la procedura esecutiva, pur se non si tratta di un’opposizione automatica o di dilazione dell’atto già fissato, come il deposito dell’istanza di vendita o della relazione notarile, perché le esigenze di speditezza della procedura non possono essere sacrificate dalle iniziative dell’esecutato.
Testo del provvedimento
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