ISSN 2385-1376
Testo massima
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE DEL CREDITORE PARTICOLARE SUL BENE IN COMUNIONE LEGALE: LA META’ DEL RICAVATO VA AL CONIUGE NON ESECUTATO
La comunione legale tra i coniugi costituisce una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, trattandosi di una comunione finalizzata, a differenza di quella ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale ma a quella della famiglia.
L’assenza di quote e l’impossibilità che nella comunione legale rientri a far parte un estraneo comportano la necessità per il procedente, che agisce per il soddisfacimento di un credito personale vantato nei confronti di uno solo dei coniugi, di sottoporre a pignoramento l’intero diritto di proprietà.
La soggezione ad espropriazione di un bene sul quale ha eguale contitolarità il coniuge non debitore lo configura come soggetto passivo dell’espropriazione con diritti e doveri identici a quelli dell’esecutato, con la conseguenza che:
1).il bene facente parte della comunione legale deve essere pignorato per l’intero anche quando ad agire è il creditore particolare del coniuge;
2).il pignoramento deve essere notificato anche al coniuge non debitore;
3).il pignoramento deve essere trascritto contro entrambi i coniugi;
4).la documentazione ipocatastale depositata ai sensi dell’art. 567 cpc deve riguardare entrambi i coniugi onde verificare se anche il coniuge non debitore abbia posto in essere atti dispositivi del bene pignorato;
5).deve essere notificato atto di avviso ex art. 498 cpc anche ai creditori particolari del coniuge non obbligato;
6).con il decreto di trasferimento devono essere cancellate anche le ipoteche eventualmente iscritte contro il coniuge non obbligato.
È inoltre da tener presente che la Corte di Cassazione sezione terza con la sentenza n. 6575/2013, emessa il 14/3/2013, ha stabilito che il 50% del ricavato della vendita al lordo delle spese di procedura, che gravano dunque integralmente sul restante 50%, deve essere corrisposto al coniuge non obbligato, che non deve spiegare un atto di intervento, trovando applicazione l’art. 510 ultimo comma cpc.
FOCUS
La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione per i crediti personali di uno solo dei coniugi di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo nel caso di assegnazione.
Testo del provvedimento
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