Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM
Il ricorso alla procedura d’urgenza atipica ex art. 700 c.p.c. non può essere ritenuto ammissibile in presenza di altri strumenti tipici, quale la sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c., la quale è azionabile in sede di opposizione ex art. 615, 2° comma, c.p.c. rimedio esperibile anche avverso la procedura di cui all’art. 72 bis del DPR 602/73.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo, con l’ordinanza del 16.04.2019.
La vicenda ha riguardato un correntista che ha agito in danno di una banca in quanto, a seguito della procedura di pignoramento ex art. 72 bis del DPR 602/73, sarebbero state erroneamente bloccate le somme giacenti sul proprio conto corrente in virtù del fatto che non fosse debitore bensì solo amministratore di una società di capitali.
La Banca, nel costituirsi in giudizio ha eccepito l’inammissibilità del ricorso chiedendone il rigetto.
Il Giudice ha ritenuto che il destinatario del pignoramento ex art. 72 bis avrebbe potuto e dovuto proporre opposizione all’esecuzione, deducendo l’impignorabilità delle somme giacenti sul conto per mancanza del titolo esecutivo ex art. 615 cpc secondo comma.
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di residualità dello strumento cautelare atipico ex art. 700 c.p.c., essendo prevista una cautela tipica.
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