ISSN 2385-1376
Testo massima
Gli interessi maturati dopo la scadenza dell’annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita godono della prelazione ipotecaria, ma solo nella misura legale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 775 del 15/01/2013.
La questione trae origine da una procedura esecutiva immobiliare promossa da una banca, titolare di un credito derivante da mutuo ipotecario, avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva confermato il progetto di distribuzione ex art. 512 cpc.
Avverso detta ordinanza la banca proponeva opposizione agli atti esecutivi lamentando la mancata collocazione in privilegio degli interessi qualificati come “interessi corrispettivi e moratori, gli interessi legali” relativi all’anno in corso all’atto del pignoramento e fino alla vendita, contestando il principio affermato dal Giudice dell’esecuzione secondo il quale “soltanto gli interessi corrispettivi e non anche gli interessi moratori trovano collocazione ipotecaria ex art.2855“.
Il Tribunale rigettava l’opposizione.
La Banca proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art.2855 per gli interessi convenzionali relativi all’anno in corso al pignoramento e sugli interessi legali successivi fino alla vendita.
La Corte ha accolto il ricorso.
Invero, le norme degli artt. 2788 e 2855 c.c., nello stabilire che, la prelazione ipotecaria per gli interessi maturati dopo la scadenza dell’annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita ha luogo solo nella misura legale, si riferiscono solo agli interessi legali di cui all’art.1284 cc.
Ne deriva che è escluso ogni riferimento a saggi di interesse stabiliti in misura superiore da norme speciali.
Da tanto ne consegue che gli interessi maturati dopo la scadenza dell’annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita godono della prelazione ipotecaria ma solo nella misura legale.
Del resto se è vero che la disposizione di cui all’art.2855 cc mira ad evitare che attraverso l’accumulo di annualità eccessive di interessi possano essere pregiudicati i creditori successivi al primo ed i terzi proprietari, è altrettanto vero che detta “giustificazione” non consente di superare il dettato normativo tutte le volte in cui lo stesso non necessiti, come nel caso di specie, di interpretazioni chiarificatrici della ratio legis.
In conclusione gli ermellini hanno precisato che devono considerarsi assistiti dal privilegio ipotecario:
– il capitale iscritto;
– gli interessi corrispettivi maturati sul capitale iscritto nell’anno in corso al momento del pignoramento e nel biennio anteriore sempreché sia stabilita la misura;
– gli interessi legali maturati successivamente all’anno in corso e sino alla vendita del bene.
Ottiene così soddisfazione la banca titolare del credito, per gli interessi maturati dopo la scadenza dell’annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita sebbene solo nella misura legale.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 508/2010 proposto da:
BANCA;
– RICORRENTE –
contro
BANCA 2;
– CONTRORICORRENTE –
e contro
DITTA ALFA, FALLIMENTO BETA., BANCO 3, C.C., G. C., F.P., L.R., O. M.;
– INTIMATI –
avverso la sentenza n. 10430/2009 del TRIBUNALE di MILANO, depositata l’11/08/2009, R.G.N. 5816/08;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La BANCA, quale procuratore di S. I. D. srl, propose opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza con la quale il giudice della procedura esecutiva immobiliare promossa dalla stessa opponente nei confronti di O.M. e C.C., aveva confermato il progetto di distribuzione ai sensi dell’art. 512 cpc.
L’opponente, titolare di un credito relativo a contratto di mutuo ipotecario, lamentò la mancata collocazione in privilegio ipotecario di una parte del proprio credito, costituito da interessi che, nell’opposizione erano qualificati “interessi corrispettivi e moratori, gli interessi legali“, relativi all’anno in corso, all’atto del pignoramento e fino alla vendita, contestando il principio affermato dal giudice dell’esecuzione, secondo il quale soltanto gli interessi corrispettivi, e non anche gli interessi moratori, trovano collocazione ipotecaria ai sensi dell’art. 2855 c.c..
Il tribunale, con sentenza in data 11.8.2009, rigettò l’opposizione.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria BANCA. Resiste con controricorso la BANCA 2.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al ricorso si applicano le norme della L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere il provvedimento impugnato depositato successivamente all’entrata in vigore della detta legge (4 luglio 2009). Con il primo motivo il ricorrente denuncia sulla natura ipotecaria degli interessi moratori convenzionali: violazione o falsa applicazione dell’art. 2855 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Il motivo non è fondato.
La questione di diritto oggetto dell’opposizione – ed oggi del ricorso per cassazione – è relativa alla disposizione di cui all’art. 2855 cc, essendosi reso necessario determinare, nella specie, se, iscritta ipoteca per un capitale, l’estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall’art.2855 cc, commi 2 e 3, abbia ad oggetto interessi di qualsiasi natura, ovvero sia limitato ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori.
Il tribunale di Milano, investito della questione a seguito di opposizione al progetto di distribuzione ex art.512 cpc, proposto dall’odierno ricorrente, ha ritenuto di risolverla nel senso di limitare ai soli interessi corrispettivi il privilegio ipotecario, così aderendo all’orientamento largamente maggioritario espresso, sull’argomento, da questa corte di legittimità (tra le altre Cass. 24.10.2011 n. 21998; Cass. 30.8.2007 n. 18312; Cass. 26.4.1999 n. 4124).
Il motivo non appare idoneo a scalfire l’orientamento ampiamente maggioritario espresso da questa giurisprudenza di legittimità, fondato su di un argomento di ordine tanto letterale quanto sistematico-interpretativo, che induce a ritenere il sintagma capitale che produce interessi inequivocabilmente circoscritto ai soli interessi che, in guisa di frutti civili (art.820 cc, comma 3), costituiscono remunerazione del capitale medesimo, vale a dire i (soli) interessi corrispettivi, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi inclusi nei frutti civili della sorte capitale quegli interessi che trovino il loro presupposto, morfologico e funzionale, nel ritardo imputabile al debitore.
D’altra parte, se il legislatore si fosse riferito a tutti i capitali (anche, cioè a quelli infruttiferi), gli interessi dovuti non avrebbero potuto essere altro che quelli moratori.
Ma, avendo precisato di riferirsi ai soli capitali fruttiferi, gli interessi dovuti devono ritenersi quelli prodotti dal capitale e non dalla mora.
Il collegio ritiene, pertanto, di aderire alla pressochè unanime giurisprudenza di questa corte, non ravvisando motivi per un revirement in tale materia.
Con il secondo motivo si denuncia sugli interessi convenzionali relativi all’anno in corso al pignoramento e sugli interessi legali successivi fino alla vendita: violazione o falsa applicazione dell’art.2855 cc, commi 2 e 3, in relazione all’art.360 cpc, n.3.
Con il terzo motivo si denuncia Sugli interessi convenzionali relativi all’anno in corso al pignoramento e sugli interessi legali successivi fino alla vendita: contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360 cpc, n.5.
I due motivi, trattando, sotto diversi profili, la medesima questione, sono trattati congiuntamente.
Essi sono fondati nei termini e per le ragioni che seguono.
Le norme degli artt.2788 e 2855 cc, nel disporre che la prelazione ipotecaria per gli interessi maturati dopo la scadenza dell’annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita ha luogo solo nella misura legale, si riferiscono all’interesse legale previsto dall’art.1284 cc.
Ne deriva che è escluso, quindi, ogni riferimento a saggi d’interesse stabiliti in misura superiore da norme speciali (Cass. 30.8.2007 n. 18312; Cass. 17.9.1999 n. 10070; Cass. 8.11.1997 n. 11033; v. anche Cass. 27.9.2012 n. 16480).
E’, quindi, di tutta evidenza che gli interessi maturati dopo la scadenza dell’annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita godano della prelazione ipotecaria, ma solo nella misura legale (arg. anche da Cass. 2.4.2010 n. 8185 in motivazione).
Erra, pertanto, la sentenza impugnata laddove afferma che la giurisprudenza della Corte di cassazione “non ha avuto modo di pronunciarsi espressamente sull’interpretazione del terzo comma dell’art. 2855 c.c. che riguarda gli interessi maturati dopo il pignoramento per i quali è ritenuta l’estensione del privilegio, ma solo nella misura indicata“, aggiungendo “Ritiene questo giudicante che tale disposizione non possa ricevere una lettura e una interpretazione svincolata dal principio enunciato nel comma 2. Non vi sarebbe ragione, infatti, per attribuire al creditore privilegiato, cui sia stata negata la collocazione ipotecaria degli interessi moratori con riferimento al periodo anteriore al pignoramento, il riconoscimento di tale collocazione per gli interessi moratori maturati dopo il pignoramento, sia pur nella misura legale se vi era pattuizione su una misura superiore“.
Le ragioni sopra indicate e la stessa dizione della norma rende ragione delle diverse conclusioni cui si deve, invece, pervenire.
D’altra parte, vero è che le disposizioni di cui all’art.2855 cc, commi 2 e 3, mirano ad evitare che, attraverso l’accumulo di annualità eccessive di interessi vengano ad essere pregiudicati i creditori successivo al primo ed i terzi proprietari. Mirano, cioè ad evitare l’eccessiva compressione delle aspettative dei terzi al soddisfacimento dei loro rispettivi diritti e della relativa garanzia patrimoniale.
Ma, non per questo, può essere bypassato lo stesso dettato normativo, laddove questo non necessiti di interpretazioni chiarificatrici della ratio legis.
Devono, quindi, considerarsi assistiti dal privilegio ipotecario oltre le specifiche spese (per l’atto di costituzione dell’ipoteca volontaria, per l’iscrizione e la rinnovazione dell’ipoteca, quelle ordinarie per l’intervento nel processo esecutivo):
a) il capitale iscritto (nei limiti dell’iscrizione e del credito effettivamente esistente;
b) gli interessi corrispettivi maturati sul capitale iscritto nell’anno in corso al momento del pignoramento e nel biennio anteriore, purchè ne sia enunciata la misura;
c) gli interessi legali maturati successivamente all’anno in corso e sino alla vendita del bene.
Conclusivamente, è rigettato il primo motivo; sono accolti il secondo ed il terzo.
La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata al tribunale di Milano in persona di diverso magistrato. Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo ed il terzo.
Cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Milano in persona di diverso magistrato.
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