La disposizione di cui all’art. 543, co. 4, terzo periodo, c.p.c., distingue la problematica dell’attestazione di conformità delle copie degli atti, da quella dell’inefficacia del pignoramento per tardivo deposito delle stesse e ricollega la tardività/inefficacia unicamente al mancato deposito della nota d’iscrizione e delle copie autentiche degli atti “di cui al secondo periodo” (dunque non al terzo) del citato 4 co. dell’art. 543 c.p.c., non richiamando, invece, tra gli atti da depositare a pena di inammissibilità nel termine prescritto, anche l’attestazione di conformità.
Ne consegue che l’eventuale deposito oltre il termine deve rimanere irrilevante.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bari, con l’ordinanza del 04.05.2016.
Nel caso in esame, un debitore esecutato proponeva istanza di sospensione dell’esecuzione promossa nei suoi confronti dal creditore, sul presupposto del mancato deposito nel termine prescritto dalla legge delle relative attestazioni di conformità.
Il Tribunale, preliminarmente, rilevava che le eccezioni mosse dal debitore in ordine all’esistenza del credito dovevano essere sollevate nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attinenti a questioni di merito sottratte al sindacato del Giudice dell’Esecuzione.
Nel merito, osservava che la disposizione di cui all’art. 543, co. 4, terzo periodo, c.p.c., ricollega la tardività/inefficacia del pignoramento unicamente al mancato deposito della nota d’iscrizione e delle copie autentiche degli atti “di cui al secondo periodo” (dunque non al terzo) del citato 4 co. dell’art. 543 c.p.c., non richiamando, invece, tra gli atti da depositare a pena di inammissibilità nel termine prescritto, anche l’attestazione di conformità.
Per quanto esposto, il Giudice adito, rigettava l’istanza di sospensione ed assegnava al creditore le somme con separata ordinanza.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
COSTITUISCE MERA REGOLARIZZAZIONE FORMALE DI UNA PRODUZIONE PREGRESSA
Non può considerarsi nuova la produzione in originale di un documento già presente in atti, in fotocopia, trattandosi della regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta, in funzione di uno specifico mezzo istruttorio.
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Di Palma – Rel. Bernabai | 26.01.2016 | n.1366
IL COMMENTO
In merito al tardivo deposito degli originali in giudizio, la Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Di Palma – Rel. Bernabai, con la sentenza n. 1366 del 26.01.2016, ha chiarito il principio per cui non può considerarsi nuova la produzione in originale di un documento già presente in atti, in fotocopia, trattandosi della regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta, in funzione di uno specifico mezzo istruttorio.
La decisione segnalata appare in linea con l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità che attribuisce al creditore la facoltà di regolarizzare ex post una produzione documentale “non perfetta”.
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