ISSN 2385-1376
Testo massima
Con sentenza n. 662 emessa il 13 maggio 2013, il Tribunale di Potenza ha sancito il principio di diritto secondo cui, allorché tra i coniugi ricorra il regime di comunione legale dei beni, il singolo bene comune deve essere pignorato nella sua interezza, a differenza di quanto accade nella comunione ordinaria, nella quale il pignoramento ben può colpire la quota indivisa. Tale principio non soffre eccezione nel caso in cui l’esecutante sia creditore di uno solo dei coniugi; né vale a determinare la disapplicazione del medesimo principio la circostanza che dopo la trascrizione del pignoramento sia intervenuta la separazione dei beni.
Autorevole conferma del principio di diritto espresso dal Tribunale potentino si rinviene nella pronuncia di legittimità (Cass. 14 marzo 2013, n. 6575), secondo cui “la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di un solo coniuge, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà”.
Pertanto, nel caso in cui il pignoramento promosso dal creditore personale di uno dei coniugi colpisca un bene ricadente in comunione legale, sarà necessario vendere l’intero bene, pur potendo i creditori del coniuge obbligato soddisfarsi esclusivamente sulla metà del ricavato, cioè sul valore corrispondente alla quota di pertinenza del predetto coniuge.
Quanto al residuo del ricavato, esso dovrà, secondo il Tribunale di Potenza, essere restituito alla comunione legale, la quale dunque, per effetto dell’espropriazione forzata, non si scioglie, bensì semplicemente si restringe. Quest’ultima soluzione si discosta nettamente dal decisum contenuto nella succitata sentenza della Corte di Cassazione, secondo cui al pignoramento promosso dal creditore personale di uno dei coniugi ed avente quale oggetto un bene ricadente in comunione legale consegue lo scioglimento della comunione legale, sia pure limitatamente al bene pignorato, e la costituzione in capo al coniuge non obbligato del diritto alla metà del ricavato della vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione.
Nel caso di specie, il Tribunale di Potenza ha respinto l’opposizione di terzo proposta dalla moglie del debitore esecutato, la quale eccepiva l’illegittimità dell’ordinanza di vendita dell’immobile pignorato, sostenendo che detto bene, in quanto ricadente nella comunione legale tra coniugi, era di proprietà del debitore esecutato solo per metà, essendo l’altra metà appartenente ad essa stessa. Il Tribunale potentino ha rilevato, a sostegno della sua decisione, che, ove si ammettesse l’espropriazione della sola quota di pertinenza del coniuge obbligato, si addiverrebbe alla conclusione della sostituzione del coniuge, all’interno della comunione legale, con un terzo estraneo al rapporto coniugale, qual è l’aggiudicatario della quota escussa; tale conclusione è però incompatibile con la natura e il fondamento della comunione legale, da intendersi quale comunione senza quote, nella quale i coniugi sono contitolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni in essa ricadenti e rispetto alla quale non è consentita la partecipazione di estranei, trattandosi di comunione finalizzata, diversamente da quella ordinaria, alla tutela della proprietà non individuale, bensì di famiglia (Cass., n. 12923/2012; Cass., n. 22082/2011).
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Lucia Gesummaria ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al NRG.2554/2005 vertente
Tra
TP.
Opponente
E
PB.
Opposto
Nonché
Condominio di via (…) in persona dell’amministratore p.t.
Opposto
BM. S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t.
Opposta
LF. S.p.A. – Ag. di Potenza, in persona del legale rappresentante p.t.
Opposta
S. S.p.A. – Società EM. in persona del legale rappresentante p.t.
Opposta
Oggetto: opposizione di terzo all’esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di PB., Condominio di Via (…), BM. Spa, LF. S.p.A. e S. S.p.A. ritualmente evocati in giudizio e non costituitisi. TP., moglie del debitore esecutato, PB., agiva in giudizio eccependo l’illegittimità dell’ordinanza emessa il 5.5.2005 dal giudice dell’esecuzione con la quale era stata disposta la vendita, per l’intero, dell’appartamento sito in Potenza alla via (…) (int. 17 piano V, in catasto al foglio (…), p.lla (…)), sottoposto a pignoramento nell’ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 175/95 R.G.E., assumendo che detto bene, in quanto facente parte della comunione legale tra coniugi, era di proprietà del debitore esecutato solo per 1/2, essendo l’altra metà appartenente ad essa opponente.
La T. deduceva che nella sua qualità coniuge non personalmente obbligata e comproprietaria del bene pignorato, poteva agire in giudizio con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ovvero con l’opposizione di terzo. A tal fine la predetta invoca la natura sussidiaria della responsabilità della comunione rispetto a quella personale dell’altro coniuge sostenendo, di conseguenza, che il creditore non può soddisfarsi illimitatamente sui beni della comunione legale.
L’attrice deduceva, inoltre, che in data 12.10.2000 lei ed il marito avevano modificato il regime patrimoniale optando per la separazione dei beni, come da rogito notarile rep. 65.382 racc. 5373 registrato a Potenza il 30.10.2000 n. 3329 sicché da tale data tra i coniugi si era instaurato il regime di comunione ordinaria. Alla luce delle precedenti argomentazioni parte opponente, sostenendo di non avere ricevuto la notifica di alcun atto del procedimento esecutivo immobiliare, chiedeva l’annullamento o la revoca della predetta ordinanza di vendita. Ciò posto, si rileva che è incontroversa, oltre che fornita di supporto documentale, la circostanza che l’immobile pignorato fosse in comproprietà ex lege della opponente, coniuge in regime di comunione legale con il debitore esecutato, PB. fino alla modifica del regime patrimoniale di cui si è detto.
Tuttavia, deve rilevarsi che il pignoramento per l’intero o pro quota del bene in comunione legale effettuato nei confronti di uno solo dei coniugi, comporta l’indisponibilità anche nei confronti dell’altro coniuge e la trascrizione del pignoramento, anche se effettuata nei confronti di uno solo dei coniugi, spiegherà comunque i suoi effetti contro entrambi.
Nel corso dell’esecuzione forzata promossa dal creditore personale di uno dei coniugi in regime di comunione legale sui beni rientranti in detta comunione, al coniuge non obbligato vanno riconosciuti i rimedi processuali tanto della opposizione di terzo, quanto della opposizione agli atti esecutivi. Come, infatti, ha precisato Cassazione civile, sez. III, 02 agosto 1997, n. 7169, i beni in comunione legale costituiscono la garanzia del creditore per le obbligazioni assunte individualmente da uno dei coniugi, ma solo se queste derivano da atti di straordinaria amministrazione compiuti senza il consenso dell’altro coniuge, nei limiti del valore corrispondente alla quota dell’obbligato e se il creditore procedente non può soddisfarsi sui beni personali dello stesso obbligato (art. 187, primo e secondo comma, dello stesso codice).
Nell’istituto della comunione legale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189 c.c.), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190 c.c.), ed infine la proporzione in cui, sciolta la comunione, l’attivo ed il passivo saranno ripartiti tra i coniugi ed i loro eredi (art. 194 c.c.).
La quota nella comunione legale fornisce solo l’astratta misura del riparto, suscettibile di applicazione (e quindi di concreta realizzazione del proprio contenuto patrimoniale) nella sola fase di scioglimento della comunione. Corollario del principio di indisponibilità della quota nella comunione legale è l’inespropriabilità, da parte del creditore personale del coniuge, della “quota” di pertinenza di quest’ultimo. Ove, infatti, si ammettesse l’espropriazione della sola quota si giungerebbe alla conclusione, incompatibile con la natura ed il fondamento della comunione legale dei beni, della sostituzione del coniuge, all’interno della comunione legale, con un terzo estraneo al rapporto coniugale quale è l’aggiudicatario della quota escussa. Per giungere a tale risultato, si dovrebbe dapprima passare attraverso lo scioglimento della comunione, e dunque si dovrebbe concepire l’espropriazione forzata da parte del creditore particolare come causa di scioglimento della comunione legale, in modo che il creditore possa soddisfarsi sulla quota di liquidazione. Una tale soluzione, tuttavia, contrasta con il principio di tassatività delle cause di scioglimento della comunione legale così come elencate dall’art. 191 c.c. Ne discende la conclusione, condivisa da questo giudice, per cui, a differenza di quanto accade nella comunione ordinaria nella quale ben può il pignoramento colpire la quota indivisa, in presenza di una comunione legale tra coniugi oggetto dell’azione esecutiva può essere solo il singolo bene comune e non la quota indivisa di esso.
Occorre, pertanto, in ipotesi di bene ricadente in comunione legale, come nel caso di specie, vendere l’intero e soddisfare i creditori del coniuge debitore sulla metà del ricavata. In sede di riparto finale, poi, assegnato ai creditori il valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, il residuo dovrà essere restituito alla comunione legale ovvero (secondo un parte della giurisprudenza di merito) all’altro coniuge. La comunione legale per effetto dell’espropriazione forzata, non si è sciolta, ma soltanto materialmente ristretta con restituzione alla comunione dell’altra metà. Consegue, da quanto sino ad ora esposto, che la domanda proposta dalla opponente non può dirsi fondata. Oggetto dell’azione esecutiva poteva essere cioè solo il singolo bene comune, e non la quota indivisa di proprietà del coniuge-debitore; i diritti della opponente possono trovare tutela in sede di riparto finale, con assegnazione ai creditori del valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato e con restituzione dell’importo residuo alla comunione legale o ad essa opponente, a seconda dell’orientamento cui si intenda accedere. Né può pervenirsi a diversa conclusione a seguito della sopravvenuta modifica del regime patrimoniale tra coniugi (che hanno optato per il regime della separazione patrimoniale) essendo detta convenzione, avente ad oggetto anche beni immobili, inopponibile perché intervenuta dopo la trascrizione del pignoramento.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese di lite in favore di tutte le parti opposte attesa la loro contumacia.
PQM
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
– Dichiara la contumacia di PB., Condominio di Via Messina 57, BM. S.p.A., LF.S.p.A. e S.E.M. S.p.A.
– Rigetta il ricorso proposto da TP.
– Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Potenza il 13 maggio 2013.
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2013.
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Numero Protocolo Interno : 493/2013