ISSN 2385-1376
Testo massima
In caso di pignoramento dell’immobile o di fallimento del locatore la rinnovazione tacita alla prima scadenza del contratto, a uso commerciale, regolato dalla legge sull’equo canone, non necessita dell’autorizzazione del Giudice.
Questo è il principio stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite con la sentenza n. 11830 pronunziata in data 16/05/2013, che ha risolto il contrasto di giudicato tra la giurisprudenza della Suprema Corte, che si era espressa in senso favorevole alla necessità dell’autorizzazione con orientamento costante da Cass. 2576/1970 a Cass. 1639/1999, e la pronunzia della stessa terza sezione civile n. 10498/2009, che aveva affermato l’opposto principio secondo cui la rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza contrattuale per mancato esercizio del locatore della facoltà di diniego della rinnovazione stessa costituisce un effetto automatico scaturente direttamente dalla legge.
Ad avviso della Corte, infatti, in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, disciplinata dalla legge n. 392/1978 sull’equo canone, la rinnovazione tacita della locazione ad uso commerciale alla prima scadenza contrattuale, di cui agli artt. 28 e 29, deriva direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale, in quanto non si presuppone un successivo contratto e restano operanti le clausole del contratto originario, relative alla misura del canone e alla durata della locazione.
Conseguentemente l’autorizzazione del giudice ex art.560 co.2 cpc, che è necessaria solo quando si tratti di adottare le misure più vantaggiose relative alla gestione temporanea del bene all’interno della procedura esecutiva, risulta del tutto superflua.
Sulla scorta di tali motivazioni la Corte ha espresso il seguente principio di diritto:
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, disciplinata dalla legge sull’equo canone, la rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza contrattuale, per il mancato esercizio da parte del locatore, della facoltà di diniego della rinnovazione stessa, costituisce un effetto automatico che scaturisce direttamente dalla legge, e non da una manifestazione di volontà negoziale. Ne consegue che, in caso di pignoramento dell’immobile e di successivo fallimento del locatore, tale rinnovazione non necessita dell’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, prevista dal secondo comma dell’art.560 cpc.
Testo del provvedimento
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