Il pignoramento, nell’ipotesi in cui a provvedere alla trascrizione sia il creditore procedente, non perde efficacia quando il deposito della nota di trascrizione dello stesso venga effettuato oltre il termine di quindici giorni dalla consegna da parte dell’ufficiale giudiziario. Questo termine, stabilito dall’art. 555 c.p.c., co. 2, in particolare per l’inciso “appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”, è da considerarsi ordinatorio, con la conseguenza che al deposito tardivo non possa seguire la declaratoria di inefficacia del pignoramento.
Una diversa argomentazione imporrebbe, infatti, al creditore pignorante un’ulteriore ipotesi di decadenza non espressamente prevista dalla legge, in violazione del principio della tipicità e tassatività delle nullità nel processo esecutivo, introducendo così un elemento di incertezza.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Avezzano, Giudice Caterina Lauro, con la sentenza n. 155 del 13/03/2019.
Due soggetti avevano proposto opposizione all’esecuzione promossa da una banca in virtù di un decreto ingiuntivo, chiedendo, previa sospensione del processo esecutivo, che si dichiarasse l’inefficacia del pignoramento. In particolare, deducevano il tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento in violazione.
A supporto della propria doglianza, gli attori facevano riferimento ad una pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 4751/2016) secondo cui il deposito della nota di trascrizione del pignoramento dovrebbe avvenire nel termine di quindici giorni dalla riconsegna da parte del conservatore anche nel caso in cui alla trascrizione provveda il creditore. Infatti, solo nel caso in cui provveda lo stesso ufficiale giudiziario alla trascrizione, decorre il termine di quindici giorni (art. 557, co. 3, c.p.c.) – il cui rispetto compete alla parte a pena di inefficacia del pignoramento – per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. Quanto al caso in cui sia il creditore procedente a provvedere alla trascrizione, lo stesso art. 557 c.p.c. specifica che “il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore”.
La nota di trascrizione del pignoramento, in tali casi, può essere depositata successivamente, appena gli sia restituita dal conservatore dei registri immobiliari. Ne deriva, quindi, che la norma non commina esplicitamente la sanzione dell’inefficacia del pignoramento nel caso in cui la nota di trascrizione sia depositata successivamente al decorso del termine di quindici giorni dalla riconsegna da parte del conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore opposto, nel costituirsi in giudizio, deduceva l’insussistenza dei gravi motivi necessari alla sospensione dell’esecuzione.
Il Giudice ha sottolineato che l’interpretazione proposta dalla pronuncia della Corte di Cassazione non appare persuasiva proprio alla luce del dettato dell’ultimo comma dell’art. 557 c.p.c., laddove la sanzione dell’inefficacia è ricollegata unicamente all’omesso deposito della nota di iscrizione a ruolo, dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto. Difficilmente, infatti, può reputarsi attribuibile ad una “dimenticanza” del legislatore la mancata inclusione nell’elenco della nota di trascrizione del pignoramento.
In assenza di un’esplicita sanzione – e non potendo argomentare diversamente perché si introdurrebbe un elemento di incertezza che violerebbe il principio della tipicità e tassatività delle nullità nel processo esecutivo – deve ritenersi, quindi, che il termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento (“appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”) sia ordinatorio; in conseguenza di ciò, al deposito tardivo non possa seguire la declaratoria di inefficacia del pignoramento.
Nel caso di specie, la nota di trascrizione riporta la data del 22.04.2016 eppure risulta depositata in data 11.07.2016 e, quindi, verosimilmente, dopo la sua restituzione dal conservatore dei registri immobiliari. Tuttavia tale circostanza, non essendo espressamente sanzionata con l’inefficacia del pignoramento, non può comportare l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura esecutiva.
Per tali motivi, il Tribunale di Avezzano ha rigettato la domanda attorea.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PIGNORAMENTO: EFFICACE ANCHE NEL CASO DI DEPOSITO TARDIVO DELL’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
VALIDO IL DEPOSITO TELEMATICO CON I TITOLI IN FORMATO IMMAGINE
Ordinanza | Tribunale di Bari | 04.05.2016 |
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pignoramento-efficace-anche-nel-caso-di-deposito-tardivo-dellattestazione-di-conformita
ESECUZIONE: IL TARDIVO DEPOSITO DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE NON DETERMINA L’INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
ESSO PUÒ AVVENIRE FINO ALLA PRONUNCIA DELL’ORDINANZA DI VENDITA
Ordinanza | Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Michele Di Martino | 15.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzionetardivo-deposito
ESECUZIONI IMMOBILIARI: IL CREDITORE DEVE DEPOSITARE COPIA CONFORME DI TITOLO, PRECETTO E PIGNORAMENTO ENTRO QUINDICI GIORNI
IL DEPOSITO DI COPIA PER IMMAGINI, BENCHÈ IDONEO A RAGGIUNGERE LO SCOPO, DETERMINA L’INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Cesare De Sapia | 29.06.2016 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzioni-immobiliari-il-creditore-deve-depositare-copia-conforme-di-titolo-precetto-e-pignoramento-entro-quindici-giorni
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE: LA FUNZIONE DEL DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL’ART. 567, CO. 2, C.P.C.
LA RELAZIONE NOTARILE INFRAVENTENNALE È SUFFICIENTE AD ACCERTARE LA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE ESECUTATO
Sentenza | Tribunale di Potenza, Pres. Lo Sardo – Rel. Sciascia | 21.05.2015 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pignoramento-immobiliare-la-funzione-del-deposito-della-documentazione-di-cui-all-art-567-co-2-c-p-c
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE: POSSIBILE LA RINNOVAZIONE TARDIVA DELLA TRASCRIZIONE
LA PROCEDURA PUÒ ESSERE PROSEGUITA, IN MANCANZA DI ATTI PREGIUDIZIEVOLI TRASCRITTI MEDIO TEMPORE
Ordinanza | Tribunale di Lamezia Terme, dott.ssa Adele Foresta | 07.03.2016 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pignoramento-immobiliare-possibile-la-rinnovazione-tardiva-della-trascrizione
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