5 luglio 2016
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. n. 59/2016, che introduce importanti novità nel processo esecutivo.
In particolare, l’art. 4 del d.l. n. 59 del 2016 aveva modificato l’art. 492 c.p.c., dedicato alla forma del pignoramento in generale, prevedendo l’aggiunta al comma terzo del seguente periodo:
“Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”.
Relativamente all’entrata in vigore della suddetta modifica, l’art. 4, comma 3 del decreto legge prevedeva che:
“Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Pertanto, l’avvertimento di cui all’art. 492 c.p.c., deve essere inserito, a pena di inammissibilità, per tutte le procedure successive all’entrata in vigore della legge di conversione.
La legge di conversione (30 giugno 2016, n. 119), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2016, è entrata in vigore sin dal giorno successivo.
A decorrere dal 3 luglio, dunque, l’atto di pignoramento immobiliare dovrà necessariamente essere integrato con la predetta formula.
In allegato il nuovo avvertimento da inserire nell’atto di pignoramento immobiliare.
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