Testo massima
In materia di pignoramento immobiliare, il deposito della documentazione ex art. 567 comma 2 c.p.c. assolve alla funzione di consentire al Giudice dell’esecuzione di verificare che il bene pignorato appartenga effettivamente al debitore, con la conseguenza che la documentazione pur quando riporti l’unica trascrizione effettuata, da quando lo stesso bene immobile è venuto ad esistenza, in favore dei debitori esecutati deve considerarsi sufficiente ai fini di cui alla norma citata, né rilevando all’uopo la mancanza di attestazione relativa ad iscrizioni o trascrizioni anteriori al ventennio.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Potenza, Pres. Lo Sardo Rel. Sciascia con la sentenza del 21 maggio 2015.
Il caso in esame trae spunto dal reclamo, ex art. 630, co. 3, c.p.c., avverso l’ordinanza con la quale il Giudice dell’esecuzione, implicitamente rigettando l’eccezione di estinzione del procedimento esecutivo, disponeva la vendita dei beni immobili pignorati.
L’eccezione principale sollevata dalla parte reclamante si fondava sull’asserita incompletezza della documentazione ipocatastale, ritenuta insufficiente ad assolvere agli oneri previsti dall’art. 567, co. 2, cpc, con la conseguente richiesta di dichiarare l’estinzione della procedura esecutiva.
In particolare, nel corso della fase anteriore all’autorizzazione alla vendita, la difesa dell’esecutato aveva già dedotto l’incompletezza della richiamata documentazione, onde la concessione di un termine da parte del G.E. per l’integrazione, prima del provvedimento con il quale rigettando implicitamente l’eccezione di estinzione della procedura disponeva la vendita degli immobili sottoposti ad esecuzione.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 567 c.p.c., decorso il termine di dieci giorni dal pignoramento, e non oltre quarantacinque giorni dallo stesso, qualsiasi creditore concorrente munito di titolo esecutivo, può presentare istanza di vendita.
Entro sessanta giorni (*) dal deposito del ricorso il creditore che richiede la vendita deve provvedere ad allegare la seguente documentazione:
-l’estratto del catasto o la relazione notarile sostitutivo;
-i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento;
-la prova di notificazione ai creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri (è a carico del creditore pignorante entro cinque giorni dal pignoramento l’invio di un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate).
L’estratto catastale e i certificati possono essere sostituiti da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Orbene, l’Organo Giudicante ha ritenuto la documentazione prodotta da parte reclamata, e in particolare l’allegata relazione notarile, idonea e sufficiente ad integrare la certificazione relativa alle “iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato”, a nulla rilevando che la predetta relazione si riferisse ad un’unica trascrizione effettuata, da quando lo stesso bene immobile era venuto ad esistenza, in favore dei debitori esecutati.
A sostegno di tale decisione, il Giudicante ha ritenuto di dover rimarcare la ratio della norma, e in particolare la principale funzione del deposito della documentazione di cui all’art. 567, co. 2, c.p.c., cioè quella di consentire al Giudice dell’esecuzione di verificare che il bene pignorato appartenga effettivamente al debitore, con tendenziale irrilevanza delle eventuali iscrizioni e trascrizioni anteriori al ventennio.
Il Collegio, pertanto, ha concluso per la correttezza della decisione assunta dal Giudice dell’Esecuzione con l’ordinanza impugnata, rigettando il reclamo.
NOTE
(*) I previgenti termini di 90 giorni per il deposito dell’istanza di vendita e di 120 giorni per il deposito della certificazione ex art. 567, co.2, cpc sono stati dimezzati, rispettivamente a 45 e 60 giorni, per effetto del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.
Testo del provvedimento
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