In materia di assegnazione della casa familiare, l’art. 155 quater c.c. (applicabile “ratione temporis”), laddove prevede che “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643” c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull’immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l’immobile come libero.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. III civile, Pres. Ambrosio Rel. Barreca, con la sentenza n. 7776 del 20.04.2016.
IL COMMENTO
L’assegnazione della casa coniugale è il provvedimento adottato dal giudice in caso di separazione o di divorzio dei coniugi volto ad assicurare al residuo nucleo la continuità delle abitudini domestiche nell’immobile costituente l’habitat familiare, costituendo sullo stesso un diritto personale di godimento di natura atipica.
Attualmente la materia è regolata dall’art. 337-sexies c.c. e dall’art. 6, 6° comma della legge sul divorzio n. 898/70, normativa che riguarda, oltre la separazione consensuale e giudiziale, anche il caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché i procedimenti relativi ai figli di genitori non conviventi.
Cosa succede, dunque, se la casa viene pignorata dai creditori? Il diritto di assegnazione della casa può essere opponibile nei confronti dei creditori?
Ai fini dell’opponibilità del diritto agli aventi causa del coniuge proprietario, l’art. 6, 6° comma della legge sul divorzio dispone che l’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 cc.
La norma prevede un criterio analogo a quello previsto per la locazione e, dunque, in virtù di tale esplicito richiamo, un consistente indirizzo interpretativo, formatosi prima della riforma del 2006, ha ritenuto che il diritto ad abitare la casa coniugale sia un diritto personale di godimento ovvero un diritto assimilato – per gli effetti – alla locazione, con la conseguenza che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale avente per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva, per nove anni dalla data di assegnazione, ovvero, ma solo ove il titolo sia stato trascritto prima del pignoramento, anche oltre i nove anni.
Il quadro normativo sopra descritto è mutato a seguito della riforma dell’affido condiviso (L. 54/2006) con la quale è stato introdotto l’art. 155 quater c.c. il quale stabiliva che “Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c.”.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 154 del 28 dicembre 2013, la materia dell’assegnazione della casa familiare è attualmente disciplinata dall’art. 337-sexies c.c., che non ha apportato modifiche, se non nell’ultima parte, rispetto all’abrogato art. 155-quater c.c., riconfermando, dunque, il richiamo alla disciplina di cui all’ art 2643 c.c.
Il richiamo all’art. 2643 c.c. ha portato una parte della dottrina a ritenere superato l’orientamento che aveva indotto ad equiparare la posizione del coniuge assegnatario della casa coniugale a quella del conduttore e ad assimilare il diritto del coniuge assegnatario ad un diritto reale di abitazione, individuando quindi nel principio di priorità temporale della trascrizione del titolo esecutivo o dell’iscrizione ipotecaria, la regola per la composizione dei conflitti tra titoli.
La Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 7776 del 20 aprile 2016, ha chiarito che l’art 155-quater prima e l’ art 337-sexies poi, si riferirebbe non soltanto all’art. 2963 c.c., ma anche all’art. 2964 c.c., con la conseguenza il provvedimento di assegnazione, è opponibile ai terzi ai sensi dell’art. 2644 c.c.: ne consegue che, anche quando trascritto, la trascrizione non ha effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
Dunque, il provvedimento di assegnazione non è opponibile al creditore ipotecario che abbia iscritto la sua ipoteca sull’immobile prima della trascrizione del medesimo, con la conseguenza che quest’ultimo può far subastare l’immobile come libero, in quanto “il diritto del coniuge assegnatario trascritto dopo l’iscrizione dell’ipoteca non può pregiudicare i diritti del titolare della garanzia reale”.
In sintesi, dunque:
–se il provvedimento di assegnazione è trascritto prima dell’ipoteca, allora è opponibile ai creditori e, dunque, all’aggiudicatario fino alla sua estinzione;
–se il provvedimento di assegnazione è trascritto dopo l’ipoteca e prima del pignoramento, bisogna distinguere se esso scaturisce da un provvedimento di assegnazione emesso fino al 28/2/2006 o se emesso successivamente: nel primo caso è opponibile ai creditori e, dunque, all’aggiudicatario fino alla sua estinzione; nel secondo lo stesso potrebbe ritenersi inopponibile ai sensi dell’art. 2812 cc;
–se il provvedimento di assegnazione ha data certa anteriore al pignoramento ma non è stato trascritto o trascritto dopo il pignoramento stesso, bisogna distinguere se esso scaturisce da un provvedimento di assegnazione emesso fino al 28/2/2006 o se emesso successivamente: nel primo caso conserva efficacia per un periodo di 9 anni dalla data certa del provvedimento; nel secondo caso potrebbe ritenersi inopponibile ai creditori.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
ESPROPRIAZIONE: inopponibile a creditore ipotecario assegnazione casa familiare
A prevalere è la priorità dell’iscrizione ipotecaria
Ordinanza | Tribunale di Verona, dott.ssa Claudia Dal Martello | 23.04.2015
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