Quale è la sorte del processo esecutivo in corso sui beni oggetto di misura di prevenzione?
A tale quesito ha fornito risposta il Tribunale di Lecco, dott. Dario Colasanti, con l’ordinanza depositata in data 1° agosto 2016, che si sofferma appunto sulla complessa e delicata questione dei rapporti intercorrenti tra sequestro penale preventivo e pignoramento immobiliare.
Si tratta certamente di un impatto multidisciplinare, in quanto sovente il conflitto di interessi si instaura tra i creditori che hanno aggredito il bene e lo Stato che ha acquisito il bene stesso tramite la confisca o che, in ogni caso, reclama beni che sono soggetti a sequestro preventivo, prodromico rispetto ad una possibile confisca.
Nel caso de quo l’immobile sottoposto a pignoramento è stato oggetto di confisca penale a seguito di un sequestro ex art. 321 c.p.c., disposto nell’ambito di un procedimento relativo a reati fiscali.
Non ci troviamo, quindi, dinanzi ad un sequestro disposto ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia) e dell’art. 1 commi 194 e ss. della L. 228/2012.
Per risolvere la questione il Tribunale di Lecco si riporta alla giurisprudenza di legittimità antecedente, tra cui la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9 del 28/4/1999, che hanno affermato un fondamentale principio di diritto in tema di confisca e salvaguardia dei diritti dei terzi, sostenendo che, quando si procede alla confisca dei beni del colpevole, sono comunque fatti salvi i diritti reali di garanzia costituiti a favore dei terzi, nel caso in cui quest’ultimi, anche se hanno tratto un oggettivo vantaggio dall’attività criminosa del soggetto, dimostrino la propria condizione di estraneità e buona fede rispetto a tale condotta illecita, a quattro decisioni più recenti emesse tra il 2013 e il 2015 e ad un provvedimento di merito, ossia quello del Tribunale di Sassari del 2.11.2015.
Il giudice ritiene che la soluzione adottata dal Tribunale di Sassari sia coerente con quanto disposto nella sentenza delle Sezioni Unite n. 10532 del 2013 che ha sancito che a seguito dell’estinzione “di diritto dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti prima della misura di prevenzione della confisca”, lo Stato non acquista un bene a titolo derivativo, ma libero dai pesi e dagli oneri trascritti anteriormente e che la soluzione della previa cognizione del giudice penale a confisca avvenuta sia funzionale ad una migliore valorizzazione del bene in sede di esecuzione immobiliare, in quanto altrimenti il bene pignorato sarebbe posto in vendita senza previa cancellazione della confisca, nell’ambito di un quadro normativo e giurisprudenziale estremamente incerto, con conseguente scarse possibilità di collocazione sul mercato”.
Con riferimento alla medesima questione, anche se con riferimento non al sequestro di preventivo ma al sequestro ex art. 12-sexies D.L. 306/1992, è intervenuta la sentenza della Suprema Corte n. 22814 del 2013 che mette in evidenza come “i procedimenti esecutivi su beni sequestrati non possono essere iniziati o proseguiti, a pena di nullità: de futuro, ai sensi del co. 1 dell’art. 55 del d.lgs. 159 del 2011; de praeteritu, ovverosia quando la proposta di misura si sia avuta prima del 13.10.11, ai sensi del co. 194 dell’art. 1 della detta L. 228 del 2012” e riconosce un potere al giudice civile di sospendere l’esecuzione civile.
E tanto è possibile sia in virtù del richiamo all’art. 623 c.p.c., che rappresenta una norma di chiusura in tema di poteri sospensivi innominati del giudice dell’esecuzione civile, dettata ai fini di coerenza dell’ordinamento processuale e sia della precisazione che il rinvio operato dall’art. 12-sexies, comma 4-bis, del D.L. 306/1992 è privo di qualsiasi normativa transitoria, così da accordare prevalenza all’immediata applicabilità della normativa processuale.
In virtù di tanto, il Tribunale di Lecco ha sospeso la procedura esecutiva immobiliare, onerando i creditori interessati a presentare l’istanza di revoca della confisca al giudice penale e a riassumere l’esecuzione una volta ottenuto, in tale sede, il provvedimento positivo o negativo.
Per altri precedenti si veda:
RAPPORTI TRA SEQUESTRO/CONFISCA E LE PROCEDURE PENDENTI EX LEGE 228/12
L’inibitoria delle azioni esecutive riguarda solo i beni confiscati in via definitiva
Sentenza | Tribunale di Catania, Est. Dott. Giorgio Marino | 22.07.2015 | n.3202
CONFISCA: L’IPOTECA ISCRITTA DALLA BANCA IN BUONA FEDE NON È REVOCABILE
Agli istituti bancari terzi estranei ai reati non può essere ordinata la cancellazione della iscrizione dell’ipoteca nei registri immobiliari
Sentenza | Cassazione penale, prima sezione | 31.07.2014 | n.34039
CONFISCA: PREVALENZA DELLA MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE SULL’IPOTECA
La confisca penale sui beni della mafia estingue l’ipoteca iscritta sull’immobile entrato a far parte del patrimonio dello Stato
Sentenza | Cassazione civile, sezioni unite | 07.05.2013 | n.10532
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