Il pignoramento, eseguito per l’intero su immobili di proprietà del debitore solo in quota, non è del tutto nullo, ma semplicemente inefficace in relazione alla quota non spettante al debitore.
Il debitore non è neanche legittimato a far valere detto vizio parziale, in quanto l’interesse ad agire, in proposito, spetta esclusivamente al terzo titolare della quota in questione
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, III sezione, Pres. De Stefano, Rel. Tatangelo con l’ordinanza n.15085 del 31 maggio 2021.
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