ISSN 2385-1376
Testo massima
È inammissibile la querela di falso per ininfluenza ai fini della decisione del sollecitato accertamento incidentale sull’autenticità della notifica dell’atto di pignoramento all’esecutata, che avendo proposta opposizione prima dell’udienza ex art. 569 cpc non è incorsa in alcuna decadenza, avendo potuto tempestivamente esercitare tutte le attività cui era legittimata ex art. 569 cpc comma 2 senza pregiudizio alcuno della validità della procedura esecutiva quand’anche istruita la proposta querela di falso ed accertata la denunciata falsità.
Così si è pronunciato il Tribunale di Avellino, Sezione Seconda, in persona del giudice monocratico dott.ssa Natalia Ciccarelli, che ha rigettato l’eccezione proposta dall’esecutato di inesistenza della notifica dell’atto di pignoramento, lamentando la falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento del plico, e dichiarato inammissibile la querela di falso, perché ritenuta ininfluente.
La conoscenza dell’esistenza del pignoramento e la proposizione dell’opposizione prima dell’udienza ex art. 569 cpc, che ha la finalità di consentire alle parti di formulare osservazioni in ordine al tempo e alle modalità della vendita e di proporre a pena di decadenza le opposizioni agli atti esecutivi e l’istanza di conversione del pignoramento, hanno infatti – consentito all’esecutato di non incorrere in decadenza.
Il predetto, dunque, era in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa nell’ambito della procedura esecutiva, il cui atto introduttivo, quand’anche accertata la falsità della notificazione, non avrebbe potuto essere dichiarato inesistente ma nullo con la consequenziale applicazione della regola generale contenuta nell’art. 156 cpc per cui la relativa declaratoria sarebbe preclusa dal raggiungimento dello scopo dell’atto.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 407/2014