ISSN 2385-1376
Testo massima
L’unico bene funzionale al lavoro del debitore è impignorabile. La ratio è naturalmente di non togliere al debitore la possibilità di vivere del proprio lavoro.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Treni, dott.ssa Francesca Pastore nella sentenza pronunciata in data 5.11.2014 in relazione ad una fattispecie di pignoramento di unico strumento lavorativo del debitore, ove viene affrontata, nello specifico, la tematica relativa all’interpretazione dell’ art. 515, 3 co, c.p.c..
Tale articolo, rubricato ” Cose mobili relativamente impignorabili”, sancisce che “Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita’ del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro”.
Ebbene, secondo tale disposto normativo i beni indispensabili per l’ esercizio della professione possono essere pignorati solo nella misura di un quinto, purchè il creditore non risulti soddisfatto da altri beni rinvenuti. Tale limite di un quinto sparisce nel caso in cui ci si tratti di una società debitrice o di un’ attività del debitore in cui è prevalente il capitale rispetto al lavoro.
Il Tribunale di Napoli, con tale sentenza, si interroga, specificamente sull’ applicabilità del limite di un quinto, di cui all’ art. 515, 3 co., c.p.c., anche all’ ipotesi di pignoramento di unico bene strumentale al lavoro per il debitore.
Esso, in tale pronuncia, afferma la impignorabiltà assoluta del bene unico funzionale al lavoro per il debitore.
Alla base di tale decisione vi sono alcune riflessioni del tutto condivisibili.
In particolare, il Tribunale di Trani, pone quale prima argomentazione alla base della propria decisione la ratio sottesa alla disciplina derogatoria, di cui agli artt. 514 e 515 c.p.c., sull’ impignorabilità assoluta e relativa, al principio generale di cui all’ art. 2740 c.c., che si individua nell’evitare che il debitore venga sottratto di tutti i beni che sono per lo stesso fonte di vita del proprio lavoro ( Cass. n. 17900/2012).
Una seconda argomentazione per cui si propende per la impignorabilità assoluta dell’ unico bene lavorativo del debitore, è la mancata adesione a quell’ orientamento dottrinale per cui si pensa di pignorare l’ unico bene del debitore per poi soddisfarsi solo per un quinto sul ricavato della vendita, restituendo al debitore gli altri quattro quinti. Tale dottrina non trova concorde il Tribunale di Trani, poiché secondo quest’ ultimo si tratterebbe di una tesi contraria alla stessa ratio delle norme sulla impignorabilità, relativa o assoluta, dei beni lavorativi che si individua nell’ esigenza di conservare al debitore gli stumenti necessari per la produzione del reddito anche ai fini del sostentamento del proprio nucleo familiare.
Una terza argomentazione per cui si perviene alla soluzione che non va pignorato l’ unico strumento di lavoro del debitore, è che seppur è stato abrogato il numero 4) dell’ art. 514, co 1, c.p.c., tuttavia non va sottaciuto che il frazionamento del pignoramento può trovar luogo esclusivamente per la pignorabilità dei proventi del lavoro e non per gli strumenti lavorativi.
Il Tribunale di Trani, esaminando, con la sentenza del 5 novembre 2014, la fattispecie in cui pignorata l’unica attrezzatura lavorativa del debitore, si pone il problema di valutare come debba intendersi l’art. 515, comma 3, c.p.c., preferendo a tal fine l’opzione interpretativa che vede con favore il riespandersi della categoria dell’impignorabilità assoluta, a fronte della specifica scelta del legislatore di aprire alla pignorabilità dei beni strumentali soltanto entro ristretti limiti e nella sola ipotesi in cui esista una pluralità di beni strumentali all’attività lavorativa svolta dal debitore.
Testo del provvedimento
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