L’estensione del pignoramento – non autorizzata dal G.E. – posta in essere dal creditore procedente non è prevista dal codice di rito, il quale nel nuovo testo dell’art. 567 c.p.c. si limita a prevedere che, in caso di incompletezza della documentazione ipocatastale, il creditore possa integrare la documentazione nel termine perentorio assegnato dal Giudice dell’esecuzione, senza prevedere anche la facoltà per il creditore di integrare o estendere il pignoramento qualora da tale documentazione lo stesso risulti, per qualsiasi ragione, errato. Del resto, per estensione o integrazione del pignoramento si intenderebbe, nella sostanza, un nuovo pignoramento, che riguarderebbe cioè il bene non pignorato.
Questo è il principio espresso dal Tribunale Torre Annunziata, Giudice Michele di Martino con la sentenza n. 1629 del 20 luglio 2021.
E’ accaduto che una società, in qualità di creditrice pignorante nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, conveniva in giudizio ai sensi dell’art. 618 c.p.c. la debitrice esecutata, impugnando l’ordinanza con cui il Giudice dell’Esecuzione aveva rigettato l’istanza di vendita e dichiarato la improcedibilità dell’azione esecutiva per non aver il creditore procedente effettuato un nuovo pignoramento riguardante una pertinenza, ma unicamente un’estensione dell’originario pignoramento, non autorizzata dal G.E.
In particolare, il Tribunale, investito della decisione, ha chiarito che il creditore procedente avrebbe dovuto muovere le sue contestazioni avverso l’originaria ordinanza con cui il G.E. aveva disposto la sospensione della procedura esecutiva per 150 giorni, assegnando al creditore il termine di 120 giorni per poter effettuare il nuovo pignoramento avente ad oggetto un bene – nel caso di specie un lastrico – pertinenziale a quello principale oggetto dell’originario pignoramento.
Non avendo il creditore provveduto in tal senso, né avendo contestato l’ordinanza del G.E., il Tribunale ha ritenuto l’estensione dell’originario pignoramento illegittima.
Il Giudice ha concluso escludendo la possibilità di integrare o estendere il pignoramento, in quanto, in caso contrario, ammettendola, questa non sarebbe soggetta ad alcun termine decadenziale (atteso che l’integrazione o l’estinzione del pignoramento non è contemplata a monte dal legislatore), e, pertanto, la durata del procedimento esecutivo sarebbe esclusivamente rimessa alla diligenza del creditore procedente, privando il Giudice dell’esecuzione di ogni potere di impulso e di direzione ex art. 484 c.p.c. della espropriazione e ciò in contrasto con la volontà del legislatore, improntata alla più sollecita speditezza della procedura.
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato l’opposizione ha compensato le spese del giudizio tra le parti.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LIMITI DELL’EFFETTO ESTENSIVO DEL PIGNORAMENTO ALLE PERTINENZE
NON SONO INCLUSI AUTOMATICAMENTE NEL SEQUESTRO I BENI DOTATI DI PROPRI IDENTIFICATIVI CATASTALI
Articolo Giuridico | Il Mattino, Legalmente | 17.09.2017 |
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