ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Tribunale, se non dispone di idonee strutture tecnologiche, può autorizzare il creditore procedente, in possesso del titolo esecutivo, ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute, senza necessità di attendere i decreti attuativi di cui all’art. 155 quater disp. att. cpc.
Così si è pronunciato il Tribunale di Mantova, Giudice dott.ssa Laura De Simone, con ordinanza del 03.02.2015 che, accertata l’attuale inidoneità della struttura tecnologica in uso presso il proprio UNEP, ha autorizzato il creditore procedente a chiedere tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da aggredire, direttamente ai gestori delle banche dati dell”anagrafe tributaria, dei conti correnti bancari e del pubblico registro automobilistico nonché agli enti previdenziali.
È successo che una società, dovendo soddisfare il proprio credito, chiedeva agli ufficiali giudiziari di ricercare i beni del debitore esecutato con modalità telematiche, nel rispetto dell’art. 492 bis cpc.
Il Dirigente dell’UNEP del Tribunale evidenziava l’impossibilità di procedere alla richieste ricerche in considerazione del fatto che soltanto i funzionari UNEP erano dotati di collegamento alla rete internet e che, in ogni caso, il software fornito dal Ministero della Giustizia, non era operativo atteso che le postazioni informatiche non risultavano collegate in rete.
Il creditore procedente, alla luce dell’inidoneità delle strutture informatiche dell’ufficio UNEP, chiedeva, pertanto, di essere autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati tutte le informazioni dirette a conoscere i beni aggredibili del debitore.
Il Tribunale, in primis, ha considerato che la regolazione delle modalità d’accesso alle banche dati a cui si riferisce l’art. 155 quater disp.att. “non può che riferirsi all’accesso degli Ufficiali Giudiziari” e che viceversa “nessun decreto attuativo debba essere emanato per l’ipotesi in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati indicate dall’art.492 bis c.p.c.“.
Invero, in tale ultimo caso l’autorizzazione non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma consente soltanto di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore, atteso che le relative interrogazioni sono effettuate dai gestori medesimi.
Il Tribunale ha, quindi, autorizzato il creditore procedente a richiedere autonomamente ai gestori delle banche dati, all’anagrafe tributaria, all’archivio dei conti correnti nonché al pubblico registro automobilistico, tutte le informazioni dirette ad individuare le cose da sottoporre ad esecuzione ed ha, altresì, chiarito che i dati ottenuti dovranno essere gestiti dal procuratore che li riceve nel rispetto della legge e a tutela della riservatezza, già prevista per tutti i dati sensibili delle parti.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 94/2015