ISSN 2385-1376
Testo massima
L’esistenza di un contratto di comodato non impedisce l’esecuzione mobiliare.
In materia di espropriazione mobiliare, l’Ufficiale Giudiziario, nell’esercizio delle sua funzioni, deve sottoporre a pignoramento tutti i beni che si trovano nella casa del debitore.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23625 del 20/12/2012, si è così pronunciata in materia di poteri spettanti all’Ufficiale Giudiziario in sede di pignoramento mobiliare presso il debitore e degli strumenti giuridici che l’ordinamento pone a disposizione del creditore procedente in caso di inerzia dell’Ufficiale Giudiziario.
L’attività svolta dall’Ufficiale Giudiziario in sede di pignoramento mobiliare, quale ausiliario del Giudice, è meramente esecutiva, per cui non può mai ammettersi che egli abbia il potere discrezionale di decidere autonomamente di rifiutarsi di procedere al pignoramento mobiliare dei beni che si trovano “nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenuti”.
L’Ufficiale Giudiziario deve pignorare i beni in casa del debitore senza valutarne la titolarità dei detti beni in capo a terzi essendo a lui preclusa ogni valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni.
Invero, laddove si ammettesse il potere discrezionale dell’Ufficiale Giudiziario di decidere cosa pignorare e cosa no, si finirebbe per alterare le caratteristiche dell’esecuzione forzata.
L’Ufficiale Giudiziario deve pignorare tutti i beni che si trovano nella casa dell’esecutato, tranne quelli indicati dall’articolo 514 cpc, assolutamente impignorabili, senza ritenersi autorizzato a valutarne l’eventuale titolarità spettante a terzi: si presume la proprietà del debitore per tutti gli oggetti che si trovano nell’immobile.
Nel sistema delineato dal codice, infatti, assume un rilievo decisivo la nozione di appartenenza intesa come disponibilità: i beni mobili che si trovano nell’ambito spaziale individuato dall’articolo 513 cpc si presumono appartenenti al debitore, per cui non esiste alcun potere discrezionale dell’Ufficiale Giudiziario.
Resta salva la possibilità, per gli eventuali terzi proprietari, che pretendono di avere la proprietà o un altro diritto reale sui beni oggetto della procedura, di proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione, ex art. 619 cpc, con cui potranno trovare soddisfazione dei propri diritti.
Deve dunque escludersi che l’esecutato possa evitare il pignoramento mostrando un contratto di comodato: se l’Ufficiale Giudiziario non procede rischia di pagare i danni al creditore in solido con il ministero della Giustizia, per possibile inerzia.
Sarà compito del Giudice del rinvio stabilire poi se sussistano o meno gli estremi del dolo o della colpa necessari per la configurazione dell’illecito civile fonte della relativa responsabilità.
Testo del provvedimento
si allega la sentenza n. 23625 del 20/12/2012
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Numero Protocolo Interno : 24/2012