ISSN 2385-1376
Testo massima
La mancata espressa indicazione, nel pignoramento e nella nota di trascrizione ed in difetto di ulteriori altrettanto univoci elementi in senso contrario, dei dati catastali propri, esclusivi ed univoci di una pertinenza, a fronte della espressa indicazione di quelli diversi e distinti di altri beni e soprattutto della cosa principale, integra – in applicazione del principio inclusio unius exclusio alterius – un sicuro elemento contrario all’estensione del pignoramento a quella specifica pertinenza, a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza o meno del vincolo pertinenziale.
Così si è pronunziata la Corte di Cassazione, sezione terza, con sentenza n. 11272 del 21/05/2014, che ha affrontato il problema dell’estensione del vincolo pignoratizio alla pertinenza (non descritta nel pignoramento e dotata di un proprio identificativo catastale), tenuto conto che, in dipendenza della natura derivativa dell’acquisto in sede di vendita forzata, l’oggetto del decreto di trasferimento, determinato soltanto dal pignoramento, in dipendenza del principio generale dell’art. 2912 cc e ss, coincide necessariamente con quello della procedura esecutiva nel corso della quale esso è pronunziato.
Invero, la disposizione di cui all’art. 2912 cc ESTENSIONE DEL PIGNORAMENTO che prevede che il pignoramento comprende tra l’altro – le pertinenze della cosa pignorata ex art. 817 cc e, dunque, quelle cose che, pur mantenendo la propria individualità, sono destinate in modo durevole al servizio di altre, va applicata con le opportune cautele, al fine di evitare il rischio di ritenere pignorati beni senza che, in relazione ad essi, l’esistenza del vincolo pignoratizio sia resa opponibile ai terzi mediante la trascrizione.
E, dunque, se ai fini dell’opponibilità della trascrizione del pignoramento è il dato catastale risultante dalla nota ad essere rilevante mentre è irrilevante il titolo, allora la mancata espressa indicazione, nel pignoramento e nella nota di trascrizione ed in difetto di ulteriori altrettanto univoci elementi in senso contrario,ricavabili da idonee menzioni nel quadro relativo alla descrizione dell’oggetto o nel quadro “D” della nota meccanizzata, dei dati catastali propri, esclusivi ed univoci di una pertinenza, a fronte della espressa indicazione di quelli diversi e distinti di altri beni e soprattutto della cosa principale, integra un elemento contrario all’estensione del pignoramento alla pertinenza, a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza o meno del vincolo pertinenziale.
In conclusione, la presunzione, di cui all’art. 2912 cc, non opera nel caso in cui il bene, astrattamente configurabile come una pertinenza, è dotato di per sè solo di univoci ed esclusivi dati identificativi catastali, se non è indicato nel pignoramento e nella nota, nei quali sono indicati altri beni compiutamente identificati con loro propri ed esclusivi dati catastali, perché tale situazione comporta un’obiettiva e diversa risultanza dell’atto di pignoramento e della sua nota di trascrizione.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 357/2014