La normativa in vigore non prevede espressamente un termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento rispetto al deposito dell’istanza di vendita. La sanzione della perdita di inefficacia del pignoramento comminata dall’art. 557, ultimo comma, per il deposito tardivo della nota di iscrizione a ruolo e delle copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto (oltre il quindicesimo giorno dalla consegna al creditore da parte dell’U.G.) non può essere estesa anche alla nota di trascrizione che il terzo comma dell’art. 557 c.p.c. non contempla, stante il principio di tassatività delle ipotesi di estinzione della procedura esecutiva, ricavabile ex art. 630 c.p.c..
L’inefficacia del pignoramento, pertanto, è prevista espressamente per il non tempestivo deposito di tutti i documenti indicati al secondo comma dell’art. 557 c.p.c., salvo la nota di trascrizione, che non viene menzionata, e resta dunque soggetta, quanto alle tempistiche del deposito, al regime di cui al secondo comma dell’art. 557 c.p.c., ove si prescrive al creditore che abbia eseguito direttamente (senza avvalersi dell’U.G.) il pignoramento di depositare la nota di trascrizione del pignoramento stesso “non appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari” e dunque senza ritardo.
Ai fini della procedibilità – intesa quale utile esperimento della procedura esecutiva immobiliare – della effettuazione della trascrizione del pignoramento prima del deposito dell’istanza di vendita si osserva che, in difetto di previsione di un termine perentorio per l’incombente (fissato, come detto, per la documentazione elencata al comma terzo dell’art. 557 c.p.c.), la soluzione si rinviene nell’esame della natura dell’atto di pignoramento.
Secondo l’orientamento prevalente il pignoramento immobiliare è una fattispecie a formazione progressiva che, incardinata con la notifica del precetto al debitore, si perfeziona mediante la sua trascrizione (cfr. Cass. civ. 9231/1997, n. 2429/2008 e n. 7998/2015).
La norma di cui all’art. 555 c.p.c. (“Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione …”) pone, infatti, sullo stesso piano i due momenti della notificazione e della trascrizione, individuandoli come i due momenti (iniziale e finale) in cui si realizza la fattispecie (appunto complessa) del pignoramento.
Ne discende che la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all’istanza di vendita del bene. E ciò perché lo scopo del processo di espropriazione immobiliare è la vendita a terzi del bene pignorato al fine di soddisfare i diritti dei creditori procedenti ed intervenuti. Per realizzare questo scopo è necessario sia che il pignoramento venga notificato al debitore, sia che esso venga trascritto.
Ed allora, per consentire al G.E. di “dare corso” ovvero di procedere alle procedure di vendita, è necessario che, alla data dell’istanza, vi sia un pignoramento e, quindi, che la fattispecie a formazione progressiva risulti completata.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cosenza, Giudice Filomena De Sanzo con sentenza n. 2031 del 26 novembre 2022.
Tale pronuncia prendeva la stura dal giudizio di merito incardinato da un creditore richiedente il prosieguo della procedura esecutiva con revoca dell’ordinanza con la quale il G.E. ne dichiarava l’improcedibilità per tardività del deposito della nota di trascrizione del pignoramento, effettuata oltre il decorso di legge rispetto al deposito dell’istanza di vendita.
Il Tribunale di Cosenza rigettava l’opposizione non perché riteneva applicabile alla nota di trascrizione il termine di inefficacia di 15 gg previsto dall’art. 557 ultimo comma c.p.c. ma in quanto, essendo il pignoramento una fattispecie a formazione progressiva e dunque perfezionandosi il medesimo con la trascrizione, l’assenza di quest’ultima al momento del deposito dell’istanza di vendita rendeva non completo e dunque non perfezionato il pignoramento stesso.
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