ISSN 2385-1376
Testo massima
Il debitore che, in seguito a pignoramento, viene nominato custode dei beni oggetto dell’esecuzione forzata, è tenuto a conservare e amministrare i beni pignorati con la dovuta diligenza. Se non lo fa, è costretto a risarcire il creditore con una somma pari al valore dei beni stessi.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Cagliari, Dott.ssa Maria Grazia Cabitza, nella sentenza n. 634 del 25 febbraio 2015.
La recente pronuncia del Tribunale di Cagliari, interviene su un’interessante questione, quella della responsabilità del debitore esecutato – custode dei beni oggetto di pignoramento, per i danni causati al creditore per deterioramento dei beni oggetto di custodia.
Si rappresenta che, prassi assai frequente è il caso in cui, l’ufficiale giudiziario affidi la custodia dei beni pignorati al debitore ex art. 520 c.p.c..
Ebbene, al pari di ogni altro, il custode che sia anche debitore è tenuto necessariamente a prestare osservanza alle regole della diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1768 c.c.. Pertanto, il custode dei beni oggetto di esecuzione forzata è tenuto a conservare e amministrare i beni con la dovuta diligenza.
Invero, il debitore viene considerato il “garante” dei suoi stessi beni, per cui, anche dopo l’intervento dell’ufficiale giudiziario e il pignoramento ed anzi, a maggior ragione, proprio per questo è tenuto ad amministrarli e a custodirli con la massima diligenza e attenzione. Egli infatti, è tenuto ad adottare le dovute precauzioni, al fine di garantire la conservazione dei beni.
Qualora, invece, il suo comportamento non segua le norme di diligenza e pertanto li abbia esposti, con la sua condotta, a deterioramento, oltre che alla perdita degli stessi è tenuto a risarcire il creditore per una somma pari al valore dei beni stessi.
Nel caso di specie si era verificato che, al debitore – custode erano stati pignorati una cella frigorifera e un forno professionale per un valore pari a 18 mila euro.
Tuttavia, a seguito dell’istruttoria era emerso che il debitore convenuto, al quale erano stati assegnati in custodia ai sensi dell’art. 520 c.p.c. i beni pignorati non ha adempiuto all’obbligo su di lui gravante di conservare e amministrare i beni, violando così le norme di diligenza del buon padre di famiglia.
Con riguardo poi all’ammontare del risarcimento, si deve tener conto che, per le obbligazioni risarcitorie, da un lato è dovuto ai danneggiati un adeguamento al momento della decisione che tenga conto della svalutazione monetaria intervenuta e, dall’altro, il risarcimento del danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, e cioè il lucro cessante derivato dall’inadempimento dell’obbligazione risarcitoria medesima, secondo quanto previsto dall’art. 2056 cod. civ. (ex multis Cass. Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Il Tribunale, accoglieva così la domanda attorea condannando, il debitore esecutato al risarcimento del danno per inadempimento dell’obbligo di conservazione e amministrazione dei beni pignorati.
Testo del provvedimento
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